Nell’ambito della scuola, un insegnante può ottenere di passare a un grado diverso di istruzione. Se quindi per esempio insegni alla scuola dell’infanzia, ma il tuo sogno è quello di insegnare alla scuola primaria, puoi partecipare alla mobilità professionale.

In questa guida sul passaggio di ruolo e anno di prova, ti spiego in cosa consiste questo periodo di formazione, se vale come anno di ruolo, quando è obbligatorio, in quali casi è previsto l’esonero, come strutturare la relazione finale, infine cosa succede in caso di anno di prova non superato, quante volte puoi ripeterlo.

In cosa consiste

Il passaggio di ruolo consiste nella possibilità di cambiare grado di istruzione. Se per esempio sei un insegnante della scuola secondaria di primo grado (banalmente: scuola media) e fai domanda per passare alla scuola secondaria di II grado (banalmente: scuola superiore). Stai passando a un diverso grado di di istruzione rispetto a quello in cui sei ora (da medie a superiori): stai chiedendo un passaggio di ruolo.

Normativa

La normativa che regola il passaggio di ruolo è contenuta nella legge n. 79/2022: nello specifico offre  indicazioni in merito al percorso di formazione e l’anno di prova che devono superare i docenti che cambiano ruolo.

Quando è obbligatorio

Hai ottenuto il passaggio di ruolo, devi superare l’anno di prova se sei (art. 2, co. 1, del DM n. 226/2022) in una di queste situazioni:

  • Sei un docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo, quindi ti hanno concesso di passare da una scuola all’altra, di ordine diverso (per esempio passi da insegnare alle medie a insegnare alle superiori);
  • Sei un docente appena assunto a tempo indeterminato (quindi al primo anno di lavoro);
  • Sei un docente a cui l’amministrazione ha chiesto la proroga dell’anno di prova;
  • Sei un docente che non ha potuto completare l’anno di prova (per esempio per gravidanza).

Esonero

Ecco invece in quali casi sei esonerato dal superare l’anno di prova (nota ministeriale n.3953 del 4/09/2019):

  • Se ottieni il passaggio di cattedra nello stesso grado di istruzione. Quindi per esempio se da insegnante di italiano presso la scuola superiore, ottieni il posto di insegnante di latino sempre nella scuola superiore. In questo caso stai rimanendo nello stesso grado di istruzione (ossia nella scuola superiore), quindi non devi superare l’anno di prova. Lo hai già superato quando ti hanno assunto come insegnante di italiano;
  • Se ottieni il passaggio da insegnante comune a insegnante di sostegno e viceversa nello stesso grado di istruzione. Quindi per esempio se da insegnante presso la scuola media, ottieni il posto di insegnante di sostegno sempre nella scuola media. In questo caso stai rimanendo nello stesso grado di istruzione (ossia nella scuola media), quindi non devi superare l’anno di prova. Lo stesso vale per il contrario: se da insegnante di sostegno presso la scuola media, ottieni il posto di insegnante comune sempre nella scuola media. In questo caso stai rimanendo nello stesso grado di istruzione (ossia nella scuola media), quindi non devi superare l’anno di prova;
  • Se ritorni in un grado dove hai già svolto l’anno di prova. Per esempio: al momento insegni presso la scuola media, decidi di passare a insegnare alla scuola primaria: in questo caso devi superare l’anno di prova (nel passaggio da scuola primaria a secondaria). Se poi decidi di tornare alla scuola primaria (ritorno), non devi più superare l’anno di prova.

In definitiva, quando rimani nello stesso grado di istruzione, generalmente non devi rifare l’anno di prova. Lo stesso vale se ritorni in un grado di istruzione dove in passato hai già superato l’anno di prova.

Vale come anno di ruolo

L’anno di prova si considera a tutti gli effetti come anno di servizio, dunque produce effetti per quanto riguarda l’anzianità di servizio. Facciamo un esempio concreto.

Supponiamo che tu passi da insegnante di scuola primaria a insegnante di scuola secondaria di I grado. Dovrai fare l’anno di prova nella scuola secondaria: questo anno rappresenta anno di ruolo a tutti gli effetti.

Relazione finale

Alla fine dell’anno di prova, devi predisporre una relazione sull’anno appena trascorso, sul percorso appena compiuto, nella quale elencare gli elementi più significativi della formazione. Il dirigente scolastico, ti indicherà quali caratteristiche deve avere tale relazione. In generale il contenuto può vertere su:

  • Strategie di insegnamento;
  • Situazione iniziale degli alunni, percorso seguito e risultati ottenuti alla fine dell’anno;
  • Presenza di alunni con particolari bisogni e risoluzione della problematica;
  • Rapporto con gli alunni;
  • Rapporto con i colleghi;
  • Rapporto con il tutor.

Non superato

Se non superi l’anno di prova, puoi ottenere una proroga di un altro anno (art. 1 co. 119 della Legge n. 107/2015). La proroga è possibile solo una volta: quindi se non superi neanche questo secondo anno, non puoi essere confermato nella posizione.

Per ripetere l’anno di prova, il Dirigente scolastico emette un provvedimento in cui indica i motivi per cui ritiene importante ripetere il tuo periodo di formazione, anche con riferimento alle relazioni del tutor o di altri colleghi.

Se non superi questo secondo anno di prova, torni al tuo ruolo antecedente (Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art.59 del D.P.R. N.417/1974 e art.439 del D.Lgs 297 /94).. Quindi se eri insegnante di scuola elementare e passi alle scuole medie e non superi due anni di prova, torni a insegnare alla scuola elementare.