All’interno della scuola e di tutti i gradi di istruzione, può succedere che un insegnante desideri cambiare: per esempio passare dalla docenza nella scuola primaria a quella secondaria, oppure dalla scuola dell’infanzia alla primaria.

In questo caso di parla di passaggio di ruolo, ossia passaggio da un grado di istruzione a un altro. In questa guida completa sul passaggio di ruolo senza abilitazione ti spiego di cosa si tratta e in quali casi è possibile passare da un grado a un altro, pur non possedendo la specifica abilitazione.

Di cosa si tratta

Il passaggio di ruolo rientra nell’istituto della mobilità professionale. La scuola permette due tipologie di mobilità professionale:

  1. Passaggio di cattedra, ossia il passaggio a una classe di concorso differente da quella attuale, ma nello stesso grado di istruzione (per esempio un insegnante di matematica alle medie, che desidera passare a insegnare scienze sempre nelle scuole medie);
  2. Passaggio di ruolo, ossia il passaggio a una classe di concorso in un diverso grado di istruzione (ad esempio un insegnante che desidera passare dalle scuole medie alle scuole superiori).

Requisiti

Per ottenere la mobilità professionale, devi possedere i seguenti requisiti:

  1. Hai superato l’anno di prova nel posto in cui attualmente ti trovi. Per esempio se insegni scienze alle scuole medie, devi aver già superato l’anno di prova;
  2. Devi possedere la specifica abilitazione per il passaggio a quel grado o a quella classe di concorso.

Attenzione

Entrambi i requisiti devi averli già nel momento in cui presenti la domanda, non basta che tu li possegga entro x mesi. Al momento della domanda devi già possederli entrambi.

E se sei senza abilitazione? Ecco in quali casi si può ottenere il passaggio anche senza abilitazione.

Quando è possibile

Il CCNI sulla mobilità scuola all’art. 4 co. 1 e 4 sottolinea che possono chiedere la mobilità professionale solo i docenti che hanno già superato il periodo di prova e posseggono l’abilitazione per il passaggio al nuovo ruolo o alla nuova classe concorso.

Al comma 5 però, aggiunge che, per passare al ruolo di insegnate tecnico pratico (ITP) nella scuola superiore (scuola secondaria di II grado), non occorre l’abilitazione. Infatti, sottolinea solo i requisiti richiesti per diventare ITP:

  • Essere insegnante di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I o II grado;
  • Possedere il titolo di studio indicato nella tabella D del DPR 19/2016.

Il comma non parla di abilitazione. Dunque, se desideri passare a fare l’insegnante tecnico pratico, non occorre l’abilitazione, basta il solo titolo di studio specifico per quella materia.

Esempio

Supponiamo che tu sia un insegnante di matematica alle scuole superiori (quindi appartieni alla classe di concorso A026) e possiedi anche il diploma di tecnico della moda, che permette di accedere alla classe di concorso B13 (laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda). puoi quindi chiedere di passare a fare l’ITP nei suddetti laboratori: ti basta il diploma, non serve altra abilitazione.

Dunque, ricapitolando, alla domanda se è possibile il passaggio di ruolo senza abilitazione, la risposta è affermativa: puoi passare a un altro ruolo e a un’altra classe di concorso pur non avendo la specifica abilitazione, ma solo nell’ambito degli ITP – Insegnanti tecnico pratici.

Se quindi sei per esempio un docente laureato e lavori alle scuole medie, puoi chiedere di insegnare alle scuole superiori come ITP, basta che tu possieda il diploma per quella materia tecnico pratica, non servono abilitazioni.

Quante domande puoi presentare

Se possiedi i requisiti necessari, puoi presentare allo stesso tempo, simultaneamente, sia domanda di trasferimento di sede, sia domanda per cambiare cattedra (materia insegnata), sia domanda di passaggio di ruolo (da un grado di istruzione a un altro).

Domanda passaggio di cattedra

Puoi chiedere il passaggio di cattedra per più classi di concorso (materie) purché per tali classi di concorso tu possegga la specifica abilitazione. Come detto nei passi precedenti, se decidi di passare a una classe di concorso ITP non serve l’abilitazione ma solo il titolo specifico (il diploma specifico per insegnare quella materia).

Nella domanda, puoi indicare le tue preferenze tra le classi di concorso che scegli. Quindi per esempio indicare che la tua prima scelta sarebbe la classe di concorso X, la seconda scelta la classe di concorso Y e così via.

Se fai domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra, nella domanda puoi indicare a quale dei due passaggi preferisci dare priorità: se al cambio di sede o al cambio di cattedra.

Domanda passaggio di ruolo

Puoi chiedere il passaggio di ruolo unicamente verso un grado di scuola (quindi verso la scuola materna, o verso le elementari o verso medie o superiori) per una provincia o diverse province. Ciò significa che, per esempio, puoi chiedere di passare dalle scuole medie alle scuole superiori, sia all’interno della stessa provincia, sia in altre province.

Puoi inoltre chiedere, nell’ambito dello stesso ruolo, di partecipare alla mobilità verso più classi di concorso. Quindi, se per esempio vieni dalle scuole medie, puoi chiedere di passare alle scuole superiori per insegnare italiano, oppure latino, oppure scienze, ossia materie diverse, indicando l’ordine di preferenza (chiaramente devi possedere titolo e abilitazione per le classi di concorso richieste).

Anno di prova

Se passi da una cattedra all’altra, non sei tenuto a superare l’anno di prova, se rimani nello stesso grado di istruzione. Se quindi per esempio, da insegnare matematica alle scuole medie passi a insegnare scienze sempre alle scuole medie, non devi superare l’anno di prova.

Se invece passi da un ruolo all’altro (passaggio di ruolo), quindi da un grado di istruzione all’altro, devi superare l’anno di prova (art. 2 del Decreto Ministeriale n. 850/2015). Ad esempio, se passi da insegnare alle scuole medie alle scuole superiori, devi superare anno di prova e formazione nella sua interezza.

Esonero: solo se ritorni in un grado dove hai già svolto l’anno di prova, allora sei esonerato (nota ministeriale n.3953 del 4/09/2019). Ecco un esempio concreto: supponiamo che tu sia docente presso la scuola elementare, chiedi di passare alle scuole medie. Passando alle scuole medie devi superare l’anno di prova. Dopo qualche anno, chiedi di tornare alla scuola primaria: in tal caso non devi superare l’anno di prova perché lo avevi già superato anni fa, quando eri insegnante alle elementari.