Secondo il codice civile in Italia, un soggetto risponde dei propri debiti, sia con i beni presenti che con quelli futuri. Il creditore, per far valere il suo diritto, può quindi fare richiesta di pignoramento dei beni del debitore (cosiddetto pignoramento presso terzi). Beni che possono essere composti da case, pensione, conti correnti, depositi.

E per quanto riguarda la pensione, quella di invalidità civile é pignorabile? Un titolare di pensione di invalidità civile, che non paga un debito  contratto, può vedersi pignorata la sua pensione? Vediamo insieme cosa dice la giurisprudenza in merito alla possibilità di pignorare la pensione di invalidità e i limiti previsti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 4 dicembre 2002 n.506, ha stabilito che é illegittimo porre in essere un pignoramento della pensione di invalidità civile, oltre il limite che eccede il “minimo vitale”. È quindi possibile procedere con il pignoramento della pensione di invalidità civile, ma solo per un importo tale in modo che, la parte restante al pensionato, risulti idonea a garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita.

Sono quindi pignorabili le pensioni (non é pignorabile l’assegno sociale), comprese quelle dei pubblici dipendenti: in questo modo il legislatore ha trovato un equilibrio tra gli opposti interessi del creditore a cui deve essere saldato il debito e quelli del pensionato a cui invece deve essere garantito il “minimo vitale”.