Un creditore che non riesce a riscuotere il suo denaro, ha tutto il diritto di entrare in possesso di quanto gli spetta. La legge gli offre una serie di strumenti di tutela, tra cui appunto il pignoramento, ossia l’espropriazione di beni o danari del debitore, posseduti direttamente da quest’ultimo oppure posseduti da terzi.

In questa guida completa sul pignoramento presso terzi ti spiego cos’è e come funziona, come avviene, la procedura, l’importo di contributo unificato da pagare per l’iscrizione a ruolo, infine come chiedere la sospensione in modo da “congelare il procedimento” e come fare opposizione.

Cos’è e come funziona

Il pignoramento è un atto con cui il creditore aggredisce i beni del debitore, per ottenere finalmente il pagamento di quanto gli spetta. È dunque un atto in extremis del creditore, che ha cercato in tutti modi di farsi pagare, ammonendolo e avvisandolo.

Quando il debitore non risponde a nessun avviso o comunque continua a non pagare, al creditore non resta altro che mettere in atto la procedura di pignoramento.

Cos’è il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) ? È un pignoramento particolare: il creditore infatti, non pignora beni posseduti dal debitore, ma che si trovano presso terze persone. Tipico esempio è il pignoramento dello stipendio: il debitore ha diritto di ricevere lo stipendio ogni mese, ma è in possesso del datore di lavoro.

Il creditore, una volta ottenuto il pignoramento, ottiene anche il versamento di parte dello stipendio a suo favore. Quindi quella parte dello stipendio non passa proprio nelle mani del debitore: dal suo datore di lavoro (terzo) passa direttamente al creditore.

Procedura

La procedura inizia con una sorta di “investigazione“: prima di avviare un pignoramento, ti conviene cercare di capire se il tuo debitore ha crediti presso terzi. Non è poi così difficile, perché se per esempio sai che il tuo debitore ha un contratto di lavoro, è certo che questo datore di lavoro ogni mese è tenuto a pagargli lo stipendio.

Atto di precetto. Prima di partire con il pignoramento vero e proprio, devi inviare al tuo creditore un atto di precetto, ossia una diffida ad adempiere entro 10 giorni. L’atto di precetto lo notifica l’ufficiale giudiziario al tuo debitore, ma è comunque una classica lettera di invito ad adempiere. Se l’esito è negativo, non hai altra scelta se non il pignoramento (Leggi come si notifica un precetto).

Come avviene

A questo punto inizia la procedura vera e propria:

  1. Notifica del pignoramento. Entro 90 giorni dall’atto di precetto, il tuo avvocato prepara l’atto di pignoramento, ossia un documento che invia, al tuo debitore, al terzo e all’ufficiale giudiziario che eseguirà il pignoramento. L’atto deve contenere i seguenti elementi:- Generalità del debitore;
    – Somma dovuta;
    – Citazione a comparire in tribunale;
    – Ingiunzione al terzo di non compiere atti che possano pregiudicare i beni o il denaro del debitore (art. 492 c.p.c.);
    – Elezione del Comune del tribunale di competenza;
    – PEC del creditore;
    – Invito al terzo di inviare al creditore, entro 10 giorni, la dichiarazione attestante realmente il possesso di beni o debiti verso il pignorato (art. 547 c.p.c.). La dichiarazione è molto importante ed è a tutela del terzo. Se costui non vi provvede, il tribunale considera il credito accertato e quindi si procede comunque con il pignoramento.
  2. Iscrizione a ruolo. A questo punto, un ufficiale giudiziario prende in carico il pignoramento e, dopo l’ultimo atto di notifica, consegna al creditore l’originale dell’atto di citazione.

Attenzione

L’ufficiale competente alla notifica pignoramento è quello dell’UNEP (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del Tribunale competente per territorio. Quindi, se per esempio c’è un una procedura di pignoramento verso un debitore di Roma, l’atto lo notifica l’ufficiale giudiziario competente di quel territorio (non un ufficiale per esempio di Milano, Torino. ecc.)

Entro il termine di 30 giorni dalla consegna, il creditore (se ne occupa l’avvocato) procede a iscrivere a ruolo il pignoramento, ossia consegna presso la cancelleria del tribunale una serie di documenti: la nota di iscrizione a ruolo, copie conformi dell’atto di citazione (in pratica l’avvocato appone alla copia un visto di conformità), chiaramente allega anche il titolo esecutivo e l’atto di precetto.

I tempi entro cui il creditore viene in possesso di quanto gli spetta dipendono dalla consistenza del pignoramento e da quanto il tribunale è carico di lavoro, per cui i tempi sono molto variabili: si va da 6 mesi fino a uno o due anni. Il pignoramento dello stipendio è spesso l’atto più veloce.

Di seguito puoi scaricare il modello fac simile atto di pignoramento.

Contributo unificato

Con l’iscrizione a ruolo del pignoramento, il creditore deve pagare il contributo unificato, praticamente una tassa il cui valore è diviso in scaglioni in base al valore del bene pignorato:

Importo contributo unificato
Valore dei beni da pignorareImporto del contributo unificato
Fino a 1.100 euro43 euro
Da 1.100 a 5.20098 euro
Da 5.200 a 26.000237 euro
Da 26.000 a 52.000518 euro
Da 52.000 a 260.000759 euro
Da 260.00 a 520.0001.214 euro
Oltre 520.0001.686 euro

Questa tabella che hai appena visto però, indica il costo del contributo unificato per il primo grado di giudizio. Per l’Appello aumentano del 50% e in Cassazione aumentano del 100% (in pratica il doppio degli importi della tabella).

Esempio

Avvii un pignoramento per un valore di 10.000 euro, quindi il contributo unificato da pagare in primo grado è di 518 euro. In un eventuale secondo grado è di 777 euro ed infine in un eventuale ricorso in Cassazione è di 1.036 euro.calcola

Opposizione

Il debitore ha tutto il diritto di difendersi dal pignoramento, se ritiene che sia illegittimo. C’è però da dire che il pignoramento si basa non su aria fritta, ma su un titolo esecutivo (cambiale, assegno…), che il creditore ha consegnato all’ufficiale giudiziario.

Dunque, l’opposizione di solito ha a che fare con elementi riguardanti proprio questo titolo esecutivo, quale per esempio la non corrispondenza della somma realmente dovuta con quella presente nel titolo, oppure la sia inidoneità a eseguire il pignoramento.

Il debitore può opporsi in due diversi momenti:

  1. Prima del pignoramento, dunque quando riceve l’atto di precetto (ossia l’intimazione a pagare e, in caso negativo, l’avviso che il creditore procederà al pignoramento). In questo caso si tratta di opposizione al precetto;
  2. Esecuzione già iniziata, ossia quando il debitore ha già ricevuto l’atto di pignoramento. In questo caso il giudice fissa un’udienza di comparizione in tribunale, durante la quale decide se sospendere o meno l’esecuzione.

Dopo vendita o assegnazione dei beni non si può più fare opposizione.

Sospensione

In determinati casi, il debitore può chiedere la sospensione del pignoramento. La sospensione è un congelamento della procedura, non significa opporsi ma soltanto bloccare il procedimento in modo da prendersi tempo, per esempio per poter finalmente trovare un accordo il creditore.

Se l’esecuzione forzata ancora non è iniziata: in questo caso, non essendoci ancora un atto di pignoramento, l’unica cosa che il debitore può “attaccare” è il titolo esecutivo vantato dal creditore.

Tipico caso: il titolo esecutivo è una sentenza di primo grado che ordina il pignoramento; il debitore può proseguire con l’appello e domandare al giudice di II grado di sospendere il pignoramento. La prima udienza dell’Appello verterà proprio su questo: sulla sospensione o meno della procedura.

Se l’esecuzione forzata è già iniziata: solo il giudice dell’esecuzione può sospenderla. Puoi ottenere la sospensione proponendo una trattativa con il creditore e quindi presentare al giudice un’istanza di sospensione. Il giudice decide entro 10 giorni dalla richiesta e può sospendere l’esecuzione per un massimo di 24 mesi.

Attenzione

La sospensione congela il processo, ma ciò non significa che il terzo che possiede i beni può disporne come vuole: è sempre chiamato a conservarli in virtù della ripresa del processo.