Quando non paghi i tuoi debiti i tuoi creditori possono intaccare tutto, anche le quote della società srl dove sei socio. Non importa chi sia il creditore: privati o agenzie di riscossione come Equitalia hanno pari diritti di riottenere le somme non restituite facendo valere i propri diritti presso il tribunale.

In questa guida sul pignoramento delle quote srl ti spiego come funziona il pignoramento, qual è la procedura, quali sono le modalità con cui può essere fatto, cosa cambia nel caso di società srl unipersonale, come fare per opporsi, come ottenere la cancellazione del pignoramento e quando si perde il diritto di voto.

Come funziona

In caso di debiti personali di un socio di srl, i creditori possono espropriare le sue quote di partecipazione (art. 2471 c.c.).

Se quindi possiedi delle quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata (che sia semplificata oppure unipersonale) contrai dei debiti personali e risulti moroso, il tuo creditore può rivolgersi al Tribunale competente per ottenere il pignoramento e la vendita all’asta secondo la procedura prevista dalla legge.

La competenza territoriale é del giudice del luogo dove si trova la cosa (art. 26 c.p.c.). Tuttavia, considerando che:

  • Le quote di una srl sono beni immateriali;
  • Il pignoramento é soggetto a trascrizione alla Camera di Commercio;

Per analogia si può richiamare l’articolo 2470 del codice civile, secondo il quale il trasferimento di quote va depositato presso l’ufficio del luogo ove é la sede sociale. Di conseguenza, il Tribunale competente per chiedere e ottenere il pignoramento di quote di una srl é quello del luogo dove si trova la sede legale societaria.

Da Equitalia

Se hai ricevuto delle cartelle esattoriali Equitalia da più di un anno e non le hai pagate, la società di riscossione dopo un ulteriore avviso di intimazione può intraprendere un’azione esecutiva volta a pignorare le quote srl.

Modalità

Nonostante le quote di una srl siano un bene mobiliare immateriale, si segue il procedimento analogo al pignoramento immobiliare, quindi:

  1. Il pignoramento deve essere notificato sia al debitore (il socio) che alla srl;
  2. Dopo la notifica il pignoramento é soggetto a trascrizione presso il Registro delle Imprese (CCIA).

Effetti e conseguenze

Con il pignoramento delle quote, queste vengono vendute e chiaramente l’acquirente assume la qualità di socio nella srl. Se la quota ha delle restrizioni sul trasferimento e le parti (creditore, debitore e srl) non si mettono d’accordo sull’assegnazione, allora viene messa all’asta.

Tuttavia, se con l’asta si trova un acquirente, occorre aspettare dieci giorni durante i quali la srl può trovare un altro compratore che proponga lo stesso prezzo. In tal caso la prima asta non ha alcun effetto e la quota va alla persona presentata dalla srl.

Procedura

Il procedimento di espropriazione delle quote srl appartenenti a un soggetto inizia con la denuncia del creditore presso il Tribunale competente territorialmente (quello della sede legale della società). Il giudice quindi, una volta stabilito l’effettivo diritto del creditore, con apposita ordinanza decreta la vendita della quota.

Attenzione

Il creditore deve trasmettere l’ordinanza non solo al debitore ma anche alla stessa srl.

A questo punto la cosa che conviene fare é mettersi d’accordo con la società: la quota infatti potrebbe essere non liberamente trasferibile oppure potrebbe esserci un socio stesso che desidera acquistarla. Se non si arriva a un accordo, la quota viene messa all’asta.

Attenzione

Quando la quota viene venduta all’asta, se entro 10 giorni dalla vendita la srl trova comunque un acquirente preferibile e che offre lo stesso prezzo, allora l’asta viene annullata e la quota va alla persona scelta dalla società.

Unipersonale

In caso di pignoramento della partecipazione in una srl unipersonale la differenza è banale: in una srl unipersonale il socio é uno soltanto: é quindi l’unico proprietario della società. Tuttavia in caso di debiti, i creditori possono chiedere e ottenere il pignoramento della quota sociale e quindi appropriarsi anche del conto corrente della società.

Opposizione

Il socio che riceve la notifica di pignoramento della sua quota societaria può fare opposizione all’atto di pignoramento, entro 20 giorni dalla notifica (art. 617 c.p.c.). L’opposizione va fatta attraverso una citazione davanti al giudice competente il quale, qualora ricorrano fondati motivi, sospende l’esecuzione del provvedimento.

Cancellazione

Entro novanta giorni conteggiati dalla notifica di pignoramento al debitore, il creditore deve depositare istanza di vendita della quota.

Se trascorre tale termine, il pignoramento viene dichiarato inefficace e quindi il Tribunale ordina la cancellazione della trascrizione di pignoramento nel Registro delle Imprese (Tribunale di Parma 20 maggio 2013). A questo punto l’espropriazione é estinta e il socio continua a possedere la sua quota, come prima.

Nomina custode e diritto di voto

In caso di pignoramento di una partecipazione il diritto di voto in assemblea non é più del socio ma del custode della quota (art. 2471 bis e 2352 c.c.). Ma se il socio uscente non ha nominato alcun custode della quota pignorata, continua a esprimere il suo voto in assembla, in quanto egli medesimo viene considerato custode.

In tal caso il socio uscente continua a esercitare il diritto di voto fino a quando la società riceve l’atto di notifica del pignoramento (art. 2471 c.c.). In tale atto l’ufficiale giudiziario nomina anche il custode (se non vi aveva provveduto il socio). Nel momento in cui la quota viene venduta, il nuovo socio acquisisce il diritto di voto.