Le prestazioni occasionali di tipo accessorio (Legge n. 30/2002 e successiva Legge n. 276 del 2003), rappresentano delle speciali forme di prestazione occasionale, caratterizzate da un sistema di pagamento del compenso attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro) e quindi non tramite ricevuta con ritenuta d’acconto, come avviene nelle classiche collaborazioni occasionali.
Infatti, mentre nelle classiche prestazioni occasionali non é prevista una copertura assicurativa INAIL o INPS, nelle prestazioni occasionali di tipo accessorio é previsto un trattamento volto a garantire anche il versamento dei contributi. Il committente (datore di lavoro) può quindi usufruire di prestazioni lavorative saltuarie nella legalità, mentre il prestatore (lavoratore) integra i propri guadagni, godendo di copertura assicurativa.
Prestazioni occasionali di tipo accessorio definizioni e trattamento
Il lavoro accessorio é trattato negli artt. 70 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, nei quali, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti in difficoltà o ai margini, per esempio non ancora entrati nel mondo del lavoro o a rischio di non farne più parte, a rischio di esclusione sociale. La normativa ha individuato determinate attività, tra cui i piccoli lavori domestici e di giardinaggio, gli insegnamenti privati supplementari, etc. Le prestazioni occasionali hanno però stentato a decollare e successivamente il legislatore ne ha ampliato la portata alle attività agricole, poi del commercio, del turismo e dei servizi. Infine, la riforma Fornero del 2012, ne ha esteso la portata a tutti settori produttivi.
Occasionalità
Mentre per le classiche prestazioni occasionali sussistono i limiti di 30 gg. lavorativi e di 5.000 euro netti annui, nel lavoro accessorio sussiste solo il limite reddituale di 5000 euro annui con riferimento alla totalità dei committenti (prima della riforma del lavoro invece, i 5000 euro erano riferiti a singolo committente).
Utilizzo dei voucher
Per attivare un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, il datore di lavoro, una volta individuato il proprio fabbisogno numerico di voucher, può comprarli:
– presso le sedi INPS
– on line sul sito INPS, attraverso l’acquisto di buoni telematici.
I compensi derivanti da prestazioni accessorie, fino al massimo consentito, sono esenti da prelievi fiscali (esonero Irpef).
NB: le prestazioni occasionali prevedono la copertura INPS, ma essa é valida solo ai fini del diritto alla pensione e non da diritto a disoccupazione, malattia, maternità, etc.