Dal 18 giugno 2013 entra in vigore la “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici – Riforma del condominio”: ben 32 articoli disciplinano alcuni degli aspetti più importanti della vita condominiale, tra cui le tabelle millesimali, le questioni sulla gestione contabile, il regolamento del condominio e non per ultimo, la nomina dell’amministratore.
Quando é obbligatorio l’amministratore di condominio? La riforma ha introdotto specifici cambiamenti anche in merito all’obbligo di nomina di un amministratore. Prima della riforma infatti, la nomina dell’amministratore era obbligatoria In caso di condominii con più di 4 condòmini (ovvero almeno cinque diversi proprietari di distinte unità immobiliari), ora invece, é obbligatorio solo quando i condòmini sono più di 8.
Quando é obbligatorio l’amministratore di condominio
L’art. 1129 del codice civile (riformato con la disciplina di cui sopra), sancisce inoltre che quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non procede a nominare un amministratore, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, ovviamente su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Se quindi l’immobile é composto da almeno 9 condòmini, proprietari di distinte unità immobiliari, essi devono procedere con una riunione assembleare per la nomina dell’amministratore.
La riforma prevede che l’incarico possa essere assegnato non solo a persone fisiche, ma anche a società (per esempio società di servizi che contando sulla presenza di specialisti nel settore di gestione condominio).