Chi ha un lavoro versa i contributi previdenziali all’INPS. Una quota di questi contributi serve proprio per assicurarsi contro la perdita del lavoro. In caso di disoccupazione, cessazione dell’attività di lavoro, nei casi previsti e per cause non attribuibili alla volontà dell’assicurato, si ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Quando si perde il diritto alla disoccupazione? Se per esempio troviamo un  lavoro stagionale oppure facciamo una collaborazione occasionale, perdiamo il diritto all’indennità di disoccupazione? Come comportarsi nel caso in cui trovassimo un nuovo lavoro? L’indennità di disoccupazione viene interrotta automaticamente? Diamo risposta a queste domande sulla base di quanto disposto dall’INPS.

Come sottolineato sul sito dell’INPS. il diritto all’indennità di disoccupazione cessa quando:

– il soggetto ha percepito tutte le indennità previste;
– si avvia ad una nuova attività;
– diventa titolare di pensione.

Se quindi abbiamo per esempio, la possibilità di effettuare una collaborazione occasionale per un committente, non perdiamo il diritto alla disoccupazione. Ovviamente purchè la collaborazione rimanga occasionale (non superi il limite di un reddito pari a 5.000 euro netti annui).

Il compenso derivante dalle prestazioni occasionali quindi, non incide sullo status di disoccupato o inoccupato: anche in caso di disoccupazione NON assoluta, l’indennità spetta di diritto, poichè riconosciuta quando si perde l’attività principale svolta e da cui l’assicurato percepiva il reddito maggiore.

Se invece troviamo lavoro, non abbiamo più diritto alla disoccupazione. Essa non viene interrotta automaticamente, ma é necessario che l’assicurato faccia apposita comunicazione presso la sede INPS di competenza. Se non viene fatta comunicazione e l’indennità continua a essere erogata, in caso di controlli e verifiche, saremo chiamati a rimborsare quanto percepito e non dovuto.