Quando si avvicinano le elezioni, alcuni partiti o gruppi politici, per poter presentare una propria lista di candidati, deve assolvere un importante obbligo: la raccolta di un certo numero di firme, altrimenti non può partecipare alle elezioni.

In questa guida completa sulla raccolta firme durante le elezioni politiche, ti spiego cos’è e come funziona, quante firme servono secondo la normativa, quali sono le eccezioni, chi sono i partiti esonerati da questo obbligo, infine come si formano le liste elettorali.

Cos’è e come funziona

Prima di spiegare cos’è e come funziona la raccolta firme per le elezioni politiche, bisogna chiarire il significato di lista elettorale.

La lista elettorale è l’elenco dei candidati che partecipano alle elezioni, ossia le persone che i cittadini possono votare, per portarli in Parlamento. I vari partiti presentano la loro lista elettorale e gli elettori sono chiamati a votare quella specifica lista. A volte possono votare anche lo specifico candidato presente nella lista.

Per presentare questa lista, la legge italiana prevede un certo numero di firme da parte dei cittadini, quindi il partito politico che intende presentare la lista, si prodiga nella raccolta di firme. Se non raggiunge il numero minimo di firme non può presentare la lista.

Il numero minimo di firme da raggiungere varia in base a:

  • Tipo di elezione (per le elezioni politiche occorre un certo numero di firme, per le elezioni comunali occorre un altro numero, ecc.);
  • Dimensione della circoscrizione elettorale, ossia della zona in cui quella lista intende inserirsi.

Quante firme servono

Per presentarsi alle elezioni politiche, ossia per concorrere all’elezione in Parlamento, un partito che intende presentare una lista deve raggiungere almeno 73.500 firme.

Il partito politico quindi, in vista delle elezioni, si impegna a raccogliere le firme, in modo da poter presentare la sua lista di candidati, detta appunto lista elettorale.

La raccolta delle firme può farla non solo un partito politico, ma anche l’intera coalizione: quando vari partiti con idee comuni decidono di aggregarsi, allora possono raccogliere insieme le firme. Anche in caso di coalizione, le firme necessarie sono sempre 73.500.

Autenticazione

Non basta raccogliere le firme. Ogni firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, quindi per esempio dal sindaco oppure da un amministratore locale. Ecco perché la raccolta delle firme non è così semplice e veloce e occorre agire per tempo.

Una volta raccolte e autenticate le firme, quel partito o quella coalizione può presentare la sua lista elettorale, ossia un elenco di candidati che gli elettori potranno eleggere in Parlamento, come propri rappresentanti.

Il Parlamento italiano si compone di:

  • Camera dei deputati;
  • Senato della Repubblica.

Sebbene le camere siano due (Camera e Senato), entrambe hanno le stesse funzioni, ossia la funzione legislativa (di creazione e approvazione delle leggi). Ecco perché in Italia si dice che le camere godano di bicameralismo perfetto: entrambe hanno le medesime funzioni.

Normativa ed esenzioni

Dopo averti spiegato come funzionano le liste elettorali e la raccolta firme, occorre introdurre un altro concetto molto importante: quello delle esenzioni. Non tutti i partiti infatti hanno l’obbligo di raccogliere le firme per potersi presentare alle elezioni.

La legge afferma che i partiti (o i gruppi politici) che al 31 dicembre dell’anno precedente sono già presenti in Parlamento (Camera o Senato), non hanno bisogno di raccogliere le firme. Per dirla in maniera semplicissima, in genere i partiti già molto conosciuti non hanno bisogno di raccogliere le firme.

L’esenzione spetta anche ai partiti che, alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Parlamento europeo, hanno soddisfatto entrambe le seguenti condizioni:

  • Hanno presentato candidature con proprio contrassegno in almeno 2/3 delle circoscrizioni;
  • Hanno ottenuto almeno un seggio con sistema proporzionale.

Tutti gli altri partiti che non presentano alcuna di queste condizioni, se vogliono partecipare alle elezioni in parlamento, devono raccogliere le firme e devono raccogliere un certo numero. Altrimenti non possono presentare candidati.

Spesso sono soggetti a questo obbligo i partiti più piccoli, oppure quelli che sono già presenti in parlamento, ma nati dopo il 31 dicembre. Si pensi ad esempio a parlamentari che erano stati eletti con un partito, ma poi ne sono usciti e hanno creato un partito proprio, nuovo.

Lista elettorale

La lista elettorale è l’elenco di persone che si candidano con un partito, per essere eletti. Se un’elezione prevede il voto di preferenza, gli elettori possono scegliere un candidato in questa lista, dunque votare per il singolo soggetto. Il voto di preferenza è infatti il voto espresso da un elettore, secondo suo gradimento. significa che sta votando solo per quel candidato e non per l’intera lista.

Serve a dare all’elettore maggiore potere di scelta: può scegliere direttamente la persona che più gli aggrada. In Italia il sistema con il voto di preferenza si usa in genere per le elezioni comunali, regionali ed europee.

Liste bloccate

Funziona diversamente il sistema a liste bloccate, generalmente usato per l’elezione dei membri del parlamento. In questo caso le liste sono in ordine crescente: a partire dal candidato preferito. L’elettore quindi non può esprimere la sua preferenza sul candidato, ma può votare solo la lista. Se quel partito ottiene voti, allora i seggi vanno ai candidati primi in lista fino a scorrere in basso.

In questo modo quindi il candidato non ha molto potere decisionale: può scegliere la lista preferita, il partito preferito, ma poi è quest’ultimo a decidere a chi assegnare la poltrona in parlamento, in base appunto alle liste, che comunque l’elettore ha già visionato in fase di votazione.