Ogni azienda ben strutturata ed organizzata si suddivide in molteplici rami appartenenti a settori diversi ma cooperanti tra loro. Quando una società vuole far cassa per far fronte alla crisi, oppure vuole escludersi da un mercato non profittevole, può cedere i rami d’azienda oppure metterli in affitto.

In questa guida completa sul ramo d’azienda ti spiego come funziona l’acquisto, come è possibile affittare, come trasferire la proprietà, come è possibile conferire il ramo d’azienda, come può avvenire la scissione e come effettuare una donazione rispettando tutte le norme che disciplinano queste azioni.

Cos’è

La definizione di “ramo d’azienda” é facilmente desumibile dall’articolo 2112 del codice civile al quinto comma: il ramo d’azienda é un’articolazione, un settore, organizzato in maniera autonoma all’interno di un’impresa. Sono due quindi gli elementi importanti affinché una parte dell’impresa possa indicarsi come “ramo”:

  • Organizzazione;
  • Autonomia.

Occorre quindi che tale ramo sia organizzato in maniera autosufficiente rispetto all’azienda in generale, pur rimanendo sempre giuridicamente una parte dell’impresa. Non ha quindi una partita IVA a sé stante, ma solo un’organizzazione propria.

Esempio

Azienda che si occupa dell’assemblaggio di scarpe. Ha anche un ramo che si occupa della produzione di suole, in maniera autonoma, con suoi uffici e dipendenti.

Esempio

Catena di beauty farm, ha anche un agriturismo, che opera in maniera autonoma.

Cessione o acquisto

Il ramo d’azienda assume un importante significato proprio nel momento in cui l’impresa decide di cederlo, affittarlo, oppure scinderlo dalla società. La cessione di un ramo d’azienda é il trasferimento della titolarità, a titolo oneroso (quindi dietro pagamento di denaro) di uno specifico settore a un altro imprenditore (individuale o società).

In un contesto di cessione di ramo d’azienda, la legge da particolare importanza ai diritti dei lavoratori, i quali rimangono immutati con l’ingresso nella nuova azienda. I dipendenti quindi non sono licenziati, ma passano da un’azienda all’altra, mantenendo anche immutati tutti i diritti fino ad allora acquisiti, quali ad esempio TFR, ferie, Rol, anzianità lavorativa.

Affitto

Un’impresa (individuale o societaria) può anche affittare un ramo d’azienda a un altro soggetto. In questo caso all’operazione di affitto, che praticamente diventa una prestazione di servizi, si calcola l’IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972 art. 3 co. II), invece l’imposta di registro é dovuta in misura fissa.

Se invece si affitta l’intera azienda, allora non si tratta più di una prestazione di servizi e quindi all’operazione non si applica più l’IVA. Si applicherà invece l‘imposta di registro in misura proporzionale. Tale orientamento é stato confermato anche dalla C.M. 26/321285 del 19/03/85 e dalla C.M. 72/14552 del 04/11/86.

Trasferimento

Il trasferimento ha una importante differenza rispetto alla cessione. Mentre per cessione si intende un contratto di compravendita, nel trasferimento non necessariamente avviene il pagamento di denaro. Il ramo d’azienda può infatti essere trasferito a titolo oneroso, ma anche a titolo gratuito, per esempio con una donazione.

Il presupposto principale é sempre quello della tutela dei lavoratori coinvolti: come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19379 del 28 settembre 2004, i lavoratori, i relativi contratti e diritti acquisiti, vengono automaticamente trasferiti insieme al ramo d’azienda.

Conferimento

Il conferimento di un ramo d’azienda a un’altra ha una particolarità: con la consegna del ramo infatti, l’azienda cedente non ottiene denaro in cambio, ma quote di partecipazione dell’azienda conferitaria (ossia colei che acquisisce il ramo).

La conferitaria può essere una:

  • s.r.l.: i soggetti cedenti acquisiscono quote di partecipazione nella società;
  • s.p.a.: i soggetti cedenti acquisiscono azioni nella società;
  • s.a.p.a.: i soggetti cedenti acquisiscono azioni nella società.

Scissione

Con la scissione si trasferisce una parte del patrimonio aziendale a un’altra azienda, di nuova costituzione oppure già esistente, in cambio di quote (se la ricevente é una srl) o azioni (se la ricevente é una spa o una sapa). Non bisogna confondere la scissione con il conferimento, in quanto c’è un’importante differenza tra le due:

  • Nel conferimento, le quote o azioni vanno alla società cedente;
  • Nella scissione invece, le quote o le azioni non vanno alla società cedente, ma direttamente ai soci facenti parte della società cedente.

Donazione

Un ramo aziendale può essere anche oggetto di trasferimento a titolo gratuito. Nella donazione occorre distinguere vari casi, per l’imposizione dirette e per quella indiretta.

Imposte dirette

Occorre distinguere tra:

  • Donazione da impresa individuale a persona fisica: l’operazione é neutrale;
  • Donazione da impresa individuale a società commerciale: in questo caso il trasferimento della proprietà può comportare una plusvalenza in capo a chi dona e una sopravvenienza attiva in capo al beneficiario, sulle quali andranno calcolate le relative imposte.

Per quanto riguarda invece le imposte indirette, alla donazione non si applica l’IVA, ma andranno calcolate:

  • Imposta sulle donazioni;
  • Imposta ipotecaria e imposta catastale se nella donazione rientrano immobili o diritti su immobili.

Se il beneficiario é il coniuge o un discendente e, una volta ricevuta la donazione continua l’attività di impresa per almeno 5 anni dal momento in cui la riceve, allora non dovrà pagare né imposta sulle donazioni, né imposta ipotecaria né catastale.