Il fisco italiano già di suo non è propriamente semplice: interpretare le leggi spesso non è facile anche alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Quando si tratta poi di rapporti con l’estero, la situazione si complica perché entrano in gioco soggetti non sottoposti al fisco italiano. Per fortuna nel caso del reverse charge, la situazione è più semplice di quanto si possa pensare.

In questa guida completa sul reverse charge edilizia ti spiego cos’è e come funziona, come procedere all’integrazione delle fatture, cosa devono fare le partite IVA in regime forfettario, quale dicitura inserire in fattura ed infine il reverse charge nel subappalto.

Cos’è e come funziona

La Legge n. 190/2014 ha sottoposto anche l’edilizia al reverse charge, che in italiano si traduce come inversione contabile. Prima di parlare del settore dell’edilizia, cerchiamo di capire cos’è il reverse charge in maniera molto semplice e con esempi precisi comprensibili a chiunque.

Allora, supponiamo che tu abbia un’impresa che vende mobili e oggi un cliente dalla Germania, impresa a sua volta, compra un arredo ufficio. Tu emetti la fattura, chiaramente inserisci anche l’IVA al 22% e il cliente la paga.

Ora tu dovresti versare l’IVA allo stato italiano, però siccome sai che l’Agenzia delle Entrate italiane non può fare controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate tedesca (o come si chiama), allora decidi di stralciare la fattura e quindi fare tutto in nero, l’IVA non la versi neanche. Lo stato italiano subisce un danno.

Ora pensa al compratore tedesco, lui la fattura la ha, tu gliel’hai consegnata, quindi lui tranquillamente la inserisce nella sua contabilità e siccome l’IVA l’ha pagata, la scarica e quindi lo stato tedesco gliela rimborsa. Lo stato tedesco subisce un danno. Come hai visto, entrambi gli stati hanno subito un danno. Ma c’è una soluzione, che è quella dell’integrazione fatture.

Integrazione fatture

Siccome in giro i furbi non mancano, gli stati della Comunità Europea hanno pensato a una soluzione: l’IVA la paga direttamente il compratore, senza versarla al venditore. Quindi, nell’esempio che ti ho fatto sopra, tu emetti la fattura al tuo cliente tedesco, lui la riceve, la integra con l’IVA secondo l’aliquota tedesca e la versa al fisco tedesco.

E se il compratore volesse fare il furbo e non dichiarare l’acquisto? Non credo, difficilmente un imprenditore non dichiara un acquisto, perché gli acquisti riducono il reddito di impresa, quindi sarebbe a suo sfavore non dichiararlo!

E così si annullano i danni che il fisco sia italiano che tedesco potrebbero avere. Lo stesso succede se a comprare un prodotto dall’estero sei tu: il venditore ti rilascia la fattura, tu devi integrarla con l’IVA italiana e versare tu l’IVA al fisco italiano. In questo modo, gli stati europei hanno deciso di portare avanti la lotta all’evasione negli acquisti tra stati stranieri.

Tutto questo meccanismo che ti ho spiegato, ossia il fatto di acquistare qualcosa, ricevere fattura e doverla integrare con l’aliquota IVA del proprio Paese, si chiama reverse charge, ossia l’IVA la paga e la versa il compratore, nel suo stato e con la sua aliquota.

Come e quando si applica il reverse charge all’edilizia

La legge n. 190/2014, ha esteso il reverse charge anche alle aziende edilizie che forniscono i seguenti servizi:

  1. Pulizia;
  2. Distruzione, smantellamento;
  3. Installazione di apparati.

Cosa significa. Semplicemente significa che gli obblighi IVA sono a carico del compratore e non del venditore. Dunque se tu sei un’impresa ed effettui un lavoro di demolizione di una casa in Francia, devi fare fattura senza IVA, il tuo cliente poi penserà a integrarla con l’IVA francese e a versarla al fisco francese. Per maggiori informazioni leggi anche le seguenti circolari dell’AdE:

Attenzione

Il reverse charge si applica solo nelle operazioni business to business, quindi solo nelle compravendite tra imprese titolari di partita IVA. Se quindi sei un privato e stai comprando qualcosa dalla Francia per esempio, l’azienda francese ti rilascia la fattura ma tu non devi integrarla né versare l’IVA.

Regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate, sempre con la Circolare n. 14/E/2015, chiarisce che non sono sottoposti al reverse charge i soggetti che operano in regime speciale, per esempio in regime forfettario. Se quindi hai una partita IVA in regime forfettario, quando effettui prestazioni di servizi che normalmente sarebbero sottoposte al reverse charge (come detto sopra, operazioni di demolizione, pulizia, ecc.) devi fare così:

  1. Quando sei tu il venditore, emetti al tuo cliente la fattura normalmente, senza IVA perché essendo in regime forfettario tu non la inserisci mai. Poi al resto ci penserà il tuo cliente e tu non devi interessartene;
  2. Quando sei tu il compratore, quindi ricevi la fattura dall’estero, di regola dovresti integrarla con l’IVA proprio per il reverse charge; ma siccome tu sei in regime forfettario, dunque esonerato dall’IVA, allora non devi pagarla né versarla. Sei esonerato.

Fattura

In caso di prestazioni edili assoggettate al reverse charge, i soggetti italiani devono comportarsi come segue:

  1. Se sei il venditore: devi compilare fattura senza IVA e indicare nella fattura la seguente dicitura “Reverse charge art. 17, co. 6 del DPR n 633/72; non c’è bisogno di inserire la marca da bollo, perché questa operazione non è esente IVA, in quanto la pagherà il cliente nel suo stato (Agenzia delle Entrate – Circolare n.37/E/06); qui invece trovi tutte le informazioni sulla fattura in reverse charge;
  2. Se sei il compratore: (ossia hai comprato un servizio edile dall’estero) entro 15 giorni devi integrare la fattura ricevuta indicando due elementi: l’aliquota IVA vigente in Italia e l’importo di IVA da versare. A questo punto inserisci la fattura nel registro vendite/corrispettivi perché comunque si tratta di una fattura da te integrata e la annoti anche nel registro acquisti in modo che tu possa detrarre l’IVA pagata.

Subappalto

Il reverse charge si attua anche su appalti e subappalti nel settore edilizia.

Quindi, ricapitolando quanto detto finora, ai sensi del novellato art. 17 del DPR 633/1972, il reverse charge IVA si applica a:

  1. Prestazioni di servizi eseguite da subappaltatori verso ditte/società edili oppure verso appaltatore capo oppure verso ulteriore subappaltatore e purché il subappaltatore svolga attività identificate dalla parte F dei Codici ATECO 2007 (per maggiori informazioni vedi anche la circolare 37/E/2006);
  2. Pulizia, distruzione, smantellamento e installazione di impianti, come introdotto successivamente dalla Legge 190/2014.

Quindi, la Legge 190/2014 ha esteso il reverse charge nel settore edilizia relativamente a opere di pulizia, smantellamento e montaggio, ma già prima il reverse charge si attuava sulle prestazioni eseguite da subappaltatori.

Non sono sottoposte al reverse charge alle seguenti operazioni:

  • Opere di preparazione e sistemazione del cantiere;
  • Noleggio di attrezzi e macchine comprensivo anche del personale addetto all’uso;
  • Scavi;
  • Costruzione di un edificio;
  • Fornitura di beni con posa in opera;
  • Costruzione di coperture.