Dopo mesi di stop, si avvicina il momento di rientrare al lavoro. Un misto di emozioni: dal desiderio di tornare attivamente al lavoro, a quello di rimanere con il piccolo ancora per un po’, per occuparti di lui o lei al 100%.

In questa guida completa sul rientro al lavoro dopo la maternità, ti spiego quali sono le opzioni che puoi prendere in considerazione, i tuoi diritti dopo l’obbligatoria e dopo la facoltativa, come calcolare la data di rientro, come funzionano orari e allattamento, le ferie accumulate e infine cosa fare se hai decido di presentare le dimissioni.

Opzioni

Quando chiederai l’astensione al lavoro per maternità, forse il tuo datore di lavoro ti chiederà quando hai intenzione di rientrare. Sappi che ti spettano cinque mesi di astensione obbligatoria e poi altri sei mesi di astensione facoltativa.

Forse hai dato al tuo datore di lavoro una risposta più o meno precisa, ma non preoccuparti se cambi idea su quando tornare al lavoro: almeno un paio di mesi prima, comunica semplicemente al tuo capo le tue nuove date. Prima di rientrare però, è bene che tu conosca tutti i tuoi diritti e le eventuali ulteriori opzioni disponibili, oltre il rientro.

Calcolo: quando tornare

Il giorno del rientro può dipendere dalla data presunta del parto oppure dalla data effettiva del parto, a seconda dei casi. Questo perché può succedere che tu partorisca prima o dopo la data presunta.

Di seguito vediamo come calcolare la data del rientro, a seconda che tu decida di rientrare dopo la maternità obbligatoria oppure dopo la facoltativa.

Dopo obbligatoria

L’astensione obbligatoria, conosciuta anche come maternità obbligatoria, dura 5 mesi. In genere inizia due mesi prima della data presunta del parto e termina tre mesi dopo. Ma volendo, puoi anche andare al lavoro fino all’ultimo giorno (se le condizioni di salute e il medico lo consentono) e prendere i cinque mesi tutti dopo il parto.

I casi da analizzare, per calcolare la data di rientro, sono tre:

  1. Partorisci prima della data presunta del parto;
  2. Partorisci esattamente alla data presunta del parto;
  3. Partorisci prima della data presunta del parto.

1° caso: parto prima della DPP

Supponiamo che la DPP sia il 20 maggio.

Se partorisci prima del 20 maggio, per esempio il 28 aprile, allora conta la data presunta del parto, quindi i cinque mesi di obbligatoria si calcolano a partire dal 20 maggio. La tua maternità obbligatoria termina il 20 agosto, anche se hai partorito prima (supponendo che tu abbia preso i 2+3).

2° caso: parto il giorno della DPP

Se partorisci il 20 maggio, la maternità obbligatoria scade il 20 agosto (supponendo che tu abbia preso i 2+3).

3° caso: parto dopo la DPP

Se partorisci dopo il 20 maggio, per esempio il 27 maggio, allora conta la data reale del parto, quindi i cinque mesi di obbligatoria si calcolano a partire dal 27 maggio. La tua maternità obbligatoria termina il 27 agosto.

Per semplificare ho supposto che tu prenda la maternità due mesi prima del parto e tre mesi dopo. Ma se prendi per esempio 1+4, oppure 0+5, i calcoli da fare sono gli stessi.

Al termine dei cinque mesi, puoi decidere di rientrare a lavoro, oppure usufruire anche della cosiddetta maternità facoltativa, ossia il congedo parentale.

Dopo facoltativa

Dopo la maternità obbligatoria, volendo, hai altri sei mesi per stare a casa con il tuo piccolo. Il calcolo da fare per capire quando devi rientrare a lavoro, in questo caso è molto semplice.

Nel paragrafo precedente ti ho mostrato come calcolare la data della fine dell’astensione obbligatoria. Per sapere quando finisce la facoltativa, devi semplicemente aggiungere sei mesi. Dunque, se per esempio l’obbligatoria termina il 20 agosto, la facoltativa termina il 20 febbraio dell’anno successivo.

Stiamo supponendo che prenda tutti i sei mesi. Ma se lo desideri puoi prendere anche meno: cinque mesi, tre mesi, un mese e mezzo, una sola settimana. Insomma, il congedo parentale è facoltativo e puoi decidere tu quanto prenderne.

Diritti

Ecco quali sono i tuoi diritti, da neomamma:

  • L’azienda non può licenziarti fino al compimento dell’anno di età di tuo figlio;
  • Se dai le dimissioni entro l’anno di età di tuo figlio, ti spetta la disoccupazione, anche se ti sei dimessa tu, volontariamente;
  • Fino all’anno di età del tuo bebè, hai diritto a un’ora di allattamento al giorno, se il tuo contratto è part time (fino a sei ore al giorno), oppure a due ore di allattamento, se il tuo contratto è oltre le sei ore al giorno. Ciò significa che puoi uscire da lavoro prima rispetto al tuo classico orario, una o due ore prima a seconda dei casi.

Orari e allattamento

Entro il primo anno di età del bambino, hai diritto alle ore di allattamento, pari a:

  • Un’ora al giorno, se il tuo contratto è fino a sei ore lavorative al giorno;
  • Due ore al giorno, se il tuo contratto è oltre le sei ore lavorative al giorno.

Le ore di allattamento sono retribuite al 100%, quindi anche se ti assenti, hai diritto allo stipendio completo.

Aspettativa

Fino all’anno di età del bambino, il datore di lavoro non può licenziarti. Se ti piacerebbe stare ancora con il tuo bebè, almeno fino al compimento dell’anno di età, parlane con il datore di lavoro. Potrebbe concederti l’aspettativa per maternità.

Se te la concede, puoi stare a casa fino ai 12 mesi compiuti del bebè. In questo periodo però non maturi nulla: né ferie, né TFR, né contributi, hai solo diritto a mantenere il tuo posto di lavoro.

Attenzione

L’azienda non è obbligata a concederti l’aspettativa, è una sua facoltà.

Dimissioni

Se non te la senti più di rientrare al lavoro e hai deciso di dare le dimissioni, ti conviene farlo entro l’anno di età del bambino. Le dimissioni volontarie infatti, come sai, non danno diritto alla NASPI. Ma se ti dimetti entro l’anno di età di tuo figlio, ne hai diritto.

In questa guida sulle dimissioni entro l’anno di età del bambino ti spiego come fare, la procedura, il preavviso da rispettare e i diritti che ti spettano.

Ferie

Durante la maternità hai accumulato vari giorni di ferie. Magari ne avevi tanti anche quando sei andata in maternità e quindi ora ne hai un bel po’ maturate e non consumate.

Prima di rientrare al lavoro, puoi chiedere all’azienda se puoi consumarle. Puoi consumarle dopo l’obbligatorio oppure dopo la facoltativa. Sta a te scegliere. Ma sta al datore di lavoro decidere: può consentirti di consumarle prima del rientro, ma non è obbligato. Può anche chiederti di rientrare e consumarle dopo, in base alle esigenze aziendali.