In materia di rimborso dell’IVA, occorre innanzitutto distinguere due casi:
- rimborso IVA annuale, relativa all’eccedenza di IVA emersa al momento della dichiarazione annuale;
- rimborso IVA trimestrale, relativa all’eccedenza di imposta detraibile e superiore a 2.582,28 euro (per somme inferiori a importo non è possibile chiedere il rimborso trimestrale).
In questi due casi la richiesta di rimborso è diversa e va fatta con moduli differenti.
Annuale
La domanda di rimborso dell’IVA annuale si presenta direttamente al momento della dichiarazione annuale, compilando il quadro relativo al credito, così come avviene per le altre imposte dirette e in linea con la 6a Direttiva Cee. Non occorre quindi più inviare all’Agenzia delle Entrate il modello di rimborso VR.
Una volta compilata la dichiarazione annuale e inseriti i riferimenti del credito quindi, la domanda di rimborso risulta già presentata.
Trimestrale
Le aziende e i liberi professionisti che realizzano nel trimestre un’eccedenza di IVA superiore a 2.582,28 euro, possono:
- chiedere un rimborso totale o parziale di questa somma;
- utilizzare questa somma pagata in eccedenza per pagare in compensazione altri tributi.
In entrambi i casi (sia per rimborso che per compensazione), il contribuente deve compilare e inviare il modello TR.
Il modello va presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente via web, direttamente dal contribuente oppure dal suo consulente fiscale. Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Se questo termine cade nel week end o nei giorni festivi, viene prorogato al giorno lavorativo successivo.