Il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno causato sia a oggetti che alle persone durante la circolazione con il suo veicolo, se non prova di aver fatto ogni cosa pur di evitarlo (art. 2054 del codice civile). Sempre secondo il codice civile, si presume, fino a prova contraria, che ognuno dei conducenti abbia concorso al 50% a causare l’incidente (comma 2 del suddetto articolo).
Questo significa che, se uno dei due vuole liberarsi (o comunque limitare) della sua responsabilità, dovrà dimostrarlo (con testimonianza, oppure tramite la relazione scritta dai vigili urbani intervenuti dopo lo scontro). In questo modo, il conducente potrà dimostrare che la causa è attribuibile all’altro oppure a un caso fortuito o imprevedibile.
Cosa fare
In caso di incidente tra due veicoli, i singoli proprietari devono denunciare l’avvenuto alla propria compagnia assicuratrice, compilando l’apposito modulo fornito dalla stessa (modulo CAI). Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti (constatazione amichevole), allora si presume che l’incidente si è verificato secondo le modalità indicate in esso (sempre salvo prova contraria da parte dell’assicurazione).
Danni lievi: fisici e alle cose
Se nell’incidente si sono verificati:
– danni alle cose (alle auto coinvolte);
– danni fisici alle persone lievi (ossia con danno biologico inferiore al 9%)
é possibile inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice (principio dell’indennizzo diretto). La richiesta va inoltrata compilando il modulo prestampato chiesto alla propria compagnia.
Danni gravi o mortali
Se i danni fisici superano un danno biologico del 9% o in caso di incidente in cui si sono verificate delle morti, il risarcimento va chiesto alla compagnia di assicurazione dell’altro conducente, colui che ha causato l’incidente.
Di solito le compagnie hanno un proprio modello prestampato, per cui occorre telefonare al call center della compagnia della controparte e farselo spedire via email. In caso contrario, è possibile usare questo fac simile. Il modello va inviato tramite raccomandata A/R. Al modulo vanno allegati i certificati medici e anche l’eventuale relazione rilasciata dai vigili urbani.
La risposta e la mediazione
La compagnia assicurativa risponde:
– entro 90 gg in caso di lesioni;
– entro 60 gg in caso di danni solo a cose e veicoli;
– entro 30 gg se il modulo di denuncia del sinistro è firmato da entrambi i conducenti.
Entro questi termini l’assicurazione risponde e fa un’offerta di risarcimento, oppure comunica i motivi del rifiuto. Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia liquida la somma entro 15 gg. Se il danneggiato non accetta, prima di ricorrere al giudice, occorrerà tentare una negoziazione assistita
, divenuta obbligatoria, allo scopo di risolvere le controversie in via stragiudiziale, prima del ricorso al giudice, qualora la conciliazione dovesse fallire. In tali situazioni e in caso di danni gravi o morte, è consigliabile rivolgersi a un avvocato.