Un contratto è un accordo nel quale le parti si impegnano espressamente a effettuare una specifica operazione, indicandone modalità e termini. La legge segue il principio “pacta sunt servanda“, ossia che gli accordi presi vanno rispettati e, in virtù di tale principio, se una parte non li rispetta, l’altra può chiedere che il contratto venga sciolto, appunto per inadempimento.

In questa guida completa sulla risoluzione contrattuale per inadempimento ti spiego cos’è e come funziona, quali sono gli effetti, qual è la prociedura da seguire per sciogliere il contratto, ti fornisco un fac simile di lettera di diffida ad adempiere e uno per il caso di clausola risolutiva espressa ed infine ti spiego come chiedere il risarcimento dei danni.

Cos’è e come funziona

Quando due persone stipulano un contratto che sancisce che i due soggetti debbano compiere delle prestazioni e ciò non avviene, allora il contratto si risolve per inadempimento. Affinché il contratto si sciolga, basta che solo uno dei contraenti non porti a termine quanto stabilito: in questo caso l’altra parte è libera, il contratto si scioglie.

Precisamente, la controparte ha due possibilità:

  1. Pretendere che l’altro porti a termine quanto stabilito nel contratto, seppur in ritardo;
  2. Chiedere la risoluzione del contratto.

In entrambi i casi (adempimento coattivo o risoluzione), la parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale (ai sensi degli artt. 1218 c.c. e seguenti).

Procedura

La risoluzione del contratto può avvenire in due modi:

  • Di diritto. In questo caso il contratto si scioglie in maniera automatica, non occorre che la parte lesa si rivolga al giudice. La risoluzione di diritto si ha in tre casi:
    1. Il contratto prevedeva espressamente delle clausole risolutive (clausola risolutiva espressa, art. 1456 c.c.);
    2. Il contratto prevedeva un preciso termine entro cui adempiere (scadenza termine essenziale, art. 1457 c.c.):
    3. Una parte invia all’altra una lettera di diffida ad adempiere entro un certo termine, superato il quale il contratto si intende risolto.
  • Giudiziale, quando è pronunciata da una sentenza del Tribunale.

Di diritto

Il contratto si scioglie in automatico. La parte lesa non ha bisogno di chiedere la risoluzione al Tribunale, ma può comunque rivolgersi ad esso per chiedere il risarcimento dei danni.

Prima di rivolgersi al giudice, c’è una contrattazione extragiudiziale, tra gli avvocati delle controparti, in cui tentano di “mettersi d’accordo” sulla somma da assegnare come risarcimento, per evitare di dover affrontare una causa, con aggravio di tempi e costi. Se con la conciliazione non si arriva a nulla, allora per ottenere il risarcimento la parte lesa non avrà altra soluzione se non quella di rivolgersi al giudice.

Giudiziale

Quando non è possibile la risoluzione automatica, allora la controparte invita innanzitutto l’altro a un confronto, anche tramite i legali, in modo da addivenire a un accordo. Se questo non si raggiunge, allora non resta alternativa se non quella di rivolgersi al giudice. Per rivolgersi al tribunale è essenziale che l’inadempimento sia di non scarsa rilevanza (art. 1455 c.c.).

Effetti

Gli effetti della risoluzione contrattuale sono disciplinati dall’articolo 1458 del codice civile, il quale sancisce che:

1. La risoluzione ha effetto retroattivo, quindi se uno dei due aveva già pagato o effettuato qualche prestazione, ha diritto alla restituzione. Questo principio non vale per le prestazioni periodiche, per esempio se l’inquilino smette di pagare l’affitto e il proprietario intende risolvere il contratto, non è tenuto a restituire tutte le mensilità precedenti;
2. La risoluzione contrattuale non pregiudica gli eventuali diritti sopravvenuti di terzi.

Esempio

Rossi vende a Verdi un divano. Verdi non ha ancora pagato il prezzo (e mai lo pagherà) e nel frattempo lo vende a Bianchi. In questo caso Rossi non può pretendere la restituzione del quadro da Bianchi.

Attenzione

Se la vendita era soggetta a trascrizione, i diritti dei terzi sono salvi sono se la trascrizione è avvenuta. In assenza di trascrizione, il proprietario primario può chiedere la restituzione.

Procedura

Come abbiamo visto esistono tre tipologie di risoluzione per inadempimento:

  1. Diffida ad adempiere. In questo caso, un soggetto invia alla parte inadempiente una lettera con cui la invita ad adempiere entro 15 giorni (non meno), scaduti i quali il contratto si intende risolto. La diffida ad adempiere rappresenta un atto unilaterale che incide sul contratto al punto da sancirne la risoluzione: non occorre quindi rivolgersi al giudice poiché trascorso inutilmente tale termine di 15 giorni (o più, in base alla decisione della parte scrivente), la risoluzione opera di diritto, chiaramente fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, che la parte lesa può sempre chiedere. In basso trovi una lettera fac simile di diffida ad adempiere.
  2. Clausola risolutiva espressa. Le parti hanno inserito nel contratto che esso si scioglie nel momento in cui l’ obbligazione non è portata a termine con tempi e modalità individuate nell’accordo. In questo caso la risoluzione non è subito automatica, ma si concretizza solo quando una parte dichiara espressamente di volersene avvalere.
  3. Termine essenziale. Quando il contratto prevede un termine essenziale per adempiere le prestazioni e per essenziale si intende che la prestazione perde utilità se effettuata oltre tale termine, allora il contratto si scioglie in automatico alla scadenza del termine stesso. Se una parte desidera la prestazione anche se il termine è scaduto, deve comunicarlo all’altra entro tre giorni (art. 1457 codice civile), altrimenti il contratto si scioglie.

Nei tre casi appena visti quindi, sussistono delle diverse azioni di risoluzione: nella diffida ad adempiere l’azione di risoluzione è rappresentata dalla lettera; lo stesso avviene nel caso di clausola risolutiva espressa, poiché la parte è chiamata a comunicare espressamente la volontà di risolvere il contratto; infine, nel terzo caso, con il decorso del termine essenziale il contratto si risolve automaticamente, senza la necessità di una ulteriore azione di risoluzione.

Atto di citazione

Al di fuori di questi casi, l’unica autorità che ha il potere di sciogliere un contratto è il giudice. La parte lesa quindi, dovrà fare un atto di citazione in tribunale verso la controparte, con il supporto di un avvocato.

L’atto di citazione in tribunale è essenziale anche per chiedere il risarcimento dei danni. Se infatti la parte lesa subisce un danno a causa dell’inadempimento, può chiedere il risarcimento. Le parti possono prima provare a trovare un accordo sulla somma da risarcire, quindi tramite vie stragiudiziali, dopodiché, se non si giunge a un compromesso, l’unica via è quella giudiziale.

Lettera

Ci sono due casi in cui la parte lesa deve inviare una comunicazione all’altra:

  1. Diffida ad adempiere, quando la controparte non adempie e quindi il soggetto chiede che porti a termine quanto stabilito, in caso contrario, con la lettera di diffida sottolinea che il contratto si intende risolto.
  2. Clausola risolutiva espressa. Se le parti hanno inserito nel contratto che in caso di inadempimento entro termini e modalità, il contratto si risolve, allora la parte deve comunicare all’altra che intende avvalersi di tale clausola.

Diffida ad adempiere

Quando una delle parti non adempie alla sua obbligazione, la parte lesa può chiedere espressamente e formalmente l’adempimento entro un termine preciso. Tale termine non può essere minore di 15 giorni, in modo da dare tutto il tempo necessario alla controparte. Può essere anche superiore a 15 giorni, se lo decide lo scrivente, ma mai inferiore a quindici.

Con la diffida, il soggetto chiede formalmente l’adempimento contrattuale entro una citata scadenza, sottolineando che, superato quel termine, il contratto è sciolto. Nella lettera occorre sottolineare che, in caso di protratta inadempienza, nonostante il contratto sia sciolto, rimane salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti o subendi.

Ecco di seguito un modello fac simile di lettera di diffida ad adempiere.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della lettera di diffida ad adempiere.

Clausola

Le parti contraenti sono solite inserire nel contratto la cosiddetta “clausola risolutiva espressa”, ossia una clausola in cui si sottolinea che, in caso di mancato adempimento entro determinati termini e modalità, il contratto si risolve. In questo caso però, la risoluzione non è automatica: la parte che intende farlo, deve inviare all’altra una comunicazione (scritta) in cui dichiara espressamente di avvalersene. Una volta inviata questa lettera (meglio con raccomandata A/R) il contratto è risolto senza bisogno di ulteriori azioni risolutive.

Ecco di seguito un fac simile lettera risoluzione contratto per clausola risolutiva espressa.

Scarica subito il modulo fac simile compilabile WORD della lettera risoluzione contratto.

Risarcimento danni

Il risarcimento dei danni è diverso a seconda che la parte lesa chieda la risoluzione del contratto oppure l’adempimento coattivo.

Risoluzione del contratto

In questo caso il risarcimento danni comprende:

  1. I costi sostenuti per la creazione del contratto (che possono essere i costi del notaio se si tratta dell’acquisto di una casa, oppure i costi dell’agenzia immobiliare se si tratta di una locazione, ecc.);
  2. Il vantaggio economico che la conclusione del contratto avrebbe portato e che, chiaramente essendo venuto meno, non ha portato. Per esempio, in caso di locazione di una casa, se il futuro inquilino non adempie al contratto e non vuole più quella casa, dovrà pagare alla controparte i primi mesi di affitto).

Adempimento coattivo

Se la parte lesa chiede l’adempimento coattivo del contratto, la contestuale richiesta di risarcimento danni riguarda solo la determinazione del danno scaturito dal tardivo inadempimento.