Il lavoratore dipendente ha diritto al TFR, ossia una quota di stipendio che l’azienda conserva ogni mese per poi consegnarla alla cessazione del rapporto di lavoro. Il dipendente può decidere se lasciare il TFR in azienda oppure se investirlo in fondi pensione comuni. Oggi parliamo del TFR lasciato in azienda e soprattutto dell’aggiornamento della quota che il datore deve calcolare ogni anno.

In questa guida completa sulla rivalutazione TFR ti spiego cos’è e come funziona, il coefficiente da applicare, come calcolare la somma dovuta, qual è la tassazione e l’imposta sostitutiva da applicare, il codice tributo da indicare sul modello F24 ed infine come calcolare la quota di TFR dovuta a colf e lavoratori domestici.

Cos’è e a come funziona

Rivalutazione fondo TFR cos’è. Ogni mese il datore di lavoro deve mettere da parte il TFR del dipendente, ossia la liquidazione da dare alla fine del rapporto (per dimissioni, licenziamento o pensione).

La quota di TFR che il datore di lavoro conserva ogni anno è, sostanzialmente pari a uno stipendio. Per esempio quindi, se hai uno stipendio di 1.300 euro al mese, alla fine dell’anno il datore di lavoro ha accantonato per te circa 1.300 euro, cifra più – cifra meno.

Al 31 dicembre inoltre, oltre a calcolare la quota di TFR da accantonare, il datore di lavoro ha un’altra incombenza: deve rivalutare la somma fino ad allora conservata con il coefficiente di rivalutazione stabilito dall’ISTAT. Questo serve per aggiornare la somma all’inflazione, al costo della vita.

Ed è giusto che sia così, perché supponiamo che il dipendente lavori per un’azienda per 20 anni. Chiaramente la quota di TFR di 20 anni fa sarà pari allo stipendio di 20 anni fa, molto più basso rispetto ad oggi, perché il costo della vita era diverso. Ecco perché ogni anno la somma accantonata va rivalutata, ossia aggiornata al costo della vita.

Attenzione

Rapporti cessati prima del 31/12. Il datore di lavoro deve rivalutare il TFR a dicembre di ogni anno. Se però il rapporto di lavoro termina prima del 31 dicembre, per esempio a giugno, ad agosto, a novembre, è chiaro che deve rivalutare la quota a quella data.

Coefficiente

Il datore di lavoro rivaluta il TFR moltiplicando la somma per un dato coefficiente: in questo modo calcola il TFR rivalutato, ossia aggiornato all’inflazione e il costo della vita attuale.

Per fare questo adeguamento, l’ISTAT usa l’indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati (FOI): per creare tale indice si prende un paniere di beni e si controlla il prezzo rispetto al periodo precedente, se il prezzo rispetto all’anno precedente è cresciuto, allora il costo della vita è aumentato; se il prezzo è diminuito allora anche il costo della vita è diminuito (evenienza rara purtroppo).

Grazie a questo indice quindi, tutti possiamo capire se il costo della vita è aumentato (o diminuito). Il datore di lavoro potrà adeguare il TFR a tale coefficiente. L’indice viene pubblicato ogni mese sulla Gazzetta Ufficiale così come previsto dall’art. 81 Legge n. 392/78.

Calcolo

Partiamo dal principio, il datore di lavoro calcola il TFR in questo modo:
Retribuzione annua / 13,5
Su una RAL di 30.000 euro, ogni anno il TFR da accantonare è pari a circa 2.222 euro (perché abbiamo calcolato 30.000 / 13,5). Diciamo circa perché il calcolo è un po’ più complesso, ma questa semplificazione rende molto bene l’idea per calcolare il TFR in maniera abbastanza semplice e chiara.

Questa somma va unita al TFR maturato negli anni precedenti, il quale va rivalutato a un tasso composto da:

  1. 1,5% in misura fissa;
  2. 75% dell’aumento dell’indice FOI.

Esempio di calcolo

  1. L’intera somma accantonata al 31/12 dell’anno precedente si rivaluta al coefficiente in vigore a quella data (reperibile sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito ISTAT);
  2. Al totale si applica l’imposta sostitutiva pari al 17%;
  3. Ora si somma il TFR maturato nell’anno in corso e si sottrae il contributo INPS (L. n.287/92).

Tassazione

Imposta sostitutiva. Alla rivalutazione del TFR bisogna applicare l’imposta sostitutiva del 17% al termine del periodo di imposta. Prima del 2015 l’imposta sostitutiva era del 11%, quindi c’è stato un sostanziale aumento rispetto a prima.

Tornando a noi, l’imposta sostitutiva del 17% (sulla rivalutazione) si versa secondo queste scadenze:

  1. Acconto del 90% entro il 16/12, usando il modello F24 e indicando codice tributo 1712;
  2. Saldo del 10% entro il 16/02 dell’anno successivo, sempre con modello F24 e indicando codice tributo 1713.

Il soggetto obbligato al versamento di questa imposta è il datore di lavoro: il dipendente non deve fare nulla, è l’azienda che si occupa di prelevare le tasse e versare all’Agenzia delle Entrate per conto del suo lavoratore.

Attenzione

Se il dipendente ha versato il suo TFR in un fondo pensione complementare, allora significa che in azienda non ha nulla! L’azienda non può calcolare l’imposta sostitutiva, essa non è dovuta, in quanto il lavoratore ha destinato l’intero importo al fondo pensione, per il quale si applicano altre regole. Dunque questo discorso è valido solo per chi ha lasciato il TFR in azienda.

L’aliquota del 17% funge quindi da imposta sostitutiva, in regime di tassazione separata rispetto agli altri redditi, quindi non c’è alcun cumulo.

Attenzione

Se la quota di TFR supera 1 milione di euro, allora non si applica la tassazione del 17%, ma si applicano le aliquote IRPEF. Questa eccezione è stata prevista perché, in caso di quote TFR oltre 1 milione di euro, significa che stiamo parlando di stipendi “da capogiro” e dunque il legislatore ha ritenuto opportuno non applicare l’imposta sostitutiva del 17%, che è praticamente un’agevolazione rispetto alle aliquote IRPEF e al conseguente cumulo con i redditi.

Colf

Colf, badanti e altri collaboratori domestici, sono lavoratori come tutti gli altri e quindi anche loro hanno diritto al loro TFR e alla rivalutazione annua. Così come tutti dunque, la quota di TFR si calcola così:
Retribuzione annua / 13,5

Esempio di calcolo

Supponiamo che una colf lavori per 8 euro allora, 20 ore a settimana tutte le settimane, quindi la sua retribuzione mensile è pari a:

8 * 20 * 4,33 (ossia numero di settimane in un mese) = 692,8 euro è il compenso mensile

La retribuzione annua è pari a 692,8 x 13 (bisogna calcolare * 13 perché c’è la tredicesima) = 9.006,40 euro è la retribuzione annua.

Se sul tuo contratto c’è già scritta la retribuzione annua allora tutti questi calcoli li puoi evitare e, per conoscere la quota TFR che ti spetta, basta fare RAL (retribuzione annua) / 13,5.

Quindi, una volta conosciuta la RAL, nel nostro esempio pari a 9.006,40 euro, basta dividerla per 13,5 per ottenere la quota di TFR maturata:

9.006,40 / 13,5 = 667,14 euro circa è la quota di TFR maturata ogni anno.