Cosa prevede la Costituzione italiana in merito allo scioglimento delle Camere del Parlamento? In Italia l’articolo 60 della Costituzione prevede che la durata del mandato (legislatura) di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, sia pari a cinque anni. Tale durata può essere prorogata soltanto per legge in caso di guerra.
Dopo i cinque anni quindi, l’atto formale attraverso cui vengono sciolte le Camere (e quindi convocate nuove elezioni) è rappresentato da un decreto del Presidente della Repubblica. Se le Camere vengono sciolte alla fine del loro mandato, si ha uno scioglimento “naturale”, se vengono sciolte prima, si ha uno scioglimento “anticipato”.
Scioglimento delle Camere naturale e anticipato
Mentre nel caso di scioglimento naturale, si tratta di un atto dovuto del Presidente della Repubblica, in caso di scioglimento anticipato la situazione é più complessa. Innanzitutto non c’è una normativa scritta che indichi i motivi per i quali sciogliere le Camere in via anticipata. L’articolo 88 della Costituzione, sottolinea che il PdR, sentiti i pareri dei Presidenti di Camera e Senato, possa sciogliere le Camere o anche una sola di esse; l’articolo quindi non sancisce cause precise.
Tuttavia, la disciplina individua alcune cause che possono portare allo scioglimento anticipato, alcune sono facilmente immaginabili: impossibilità di formare un governo che riesca ad avere la fiducia del Parlamento, situazioni sociali, economiche o particolari, oppure ragioni politiche per cui é necessario tornare a nuove elezioni. I cittadini quindi, saranno chiamati a votare i nuovi membri del Parlamento.