La NASpI è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti che perdono la propria occupazione, non per propria volontà: spetta dunque in caso di licenziamento individuale o collettivo, ma anche in caso di dimissioni per giusta causa.

In questa guida completa sulla sospensione NASpI ti spiego cos’è e come farla, a chi comunicare di aver trovato un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato, indeterminato o a termine, cosa succede in caso di dimissioni volontarie o durante il periodo di prova ed infine in caso di maternità.

Cos’è e come farla

La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è l’indennità di disoccupazione INPS a favore di coloro che perdono il lavoro per motivi non dipendenti dalla propria volontà, ossia:

  • Licenziamento, per qualunque motivo, per crisi aziendale ma anche per motivi disciplinari;
  • Dimissioni, ma solo per giusta causa; in questo caso infatti il lavoratore è costretto a lasciare l’impiego a causa di gravi comportamenti subìti sul posto di lavoro o a causa di gravi inadempienze dell’azienda (Circolare INPS n. 163/2000).

La NASpI quindi è una forma di tutela a cui hai diritto se perdi il lavoro. Se quindi trovi un altro lavoro, devi comunicarlo all’INPS affinché ti sospenda la NASpI.

Occorre fare innanzitutto una importante differenza tra sospensione e decadenza: la decadenza è la perdita definitiva del diritto, che opera per esempio quando trovi un nuovo lavoro a tempo indeterminato e quindi non hai più diritto alla NASpI poiché non sei più disoccupato.

La sospensione invece è il blocco solo temporaneo della NASpI, quando per esempio trovi un lavoro solo per un mese: in questo caso la NASpI va sospesa solo per quel periodo, per poi riprendere al termine del mese se non trovi altro lavoro.

A chi comunicare

Se trovi un nuovo lavoro, non c’è bisogno che tu faccia la comunicazione all’INPS: al momento dell’assunzione, il tuo datore di lavoro invia la comunicazione preventiva all’INPS e quindi l’istituto viene subito a conoscenza del tuo nuovo lavoro. Appena ricevuta la comunicazione preventiva ti sospende la NASpI d’ufficio, senza che tu debba fare un’ulteriore comunicazione. Quando il tuo contratto di lavoro termina, l’INPS riprende a pagarti la NASpI.

Eccezioni

Ci sono dei casi in cui sei tu a dover fare la comunicazione all’INPS. Nello specifico quando sei assunto:

  • All’estero, da datori di lavoro esteri;
  • Da un’agenzia di lavoro con contratto di somministrazione; questo perché l’Agenzia ha l’obbligo di comunicare l’assunzione all’INPS non subito ma entro 20 giorni, per cui devi essere tu a comunicare subito l’assunzione all’INPS affinché ti sospendano la NASpI;
  • Nel settore agricolo, poiché nella comunicazione devi anche dichiarare le giornate effettivamente lavorate;
  • In tutti gli altri casi dove il datore di lavoro è esonerato a inviare la comunicazione preventiva all’INPS, ad esempio se hai trovato lavoro in apparati statali non privatizzati.

NASpI non sospesa, ma solo ridotta

Ci sono dei casi in cui la NASpI non viene sospesa, ma solamente ridotta: quando il nuovo lavoro che hai trovato (indipendentemente dal fatto che sia a tempo determinato o indeterminato) ti fornisce un reddito inferiore al minimo (8.145 euro annui). In questo caso continui a ricevere la NASpI fino alla scadenza, ma in misura ridotta: è però necessario che comunichi all’INPS il reddito annuo che presumi di ottenere dal nuovo lavoro.

Contratto

Lavoro a tempo determinato

Se trovi un nuovo lavoro con un contratto a tempo determinato di durata pari o minore di sei mesi, la NASpI viene solo momentaneamente sospesa e riprende al termine del tuo contratto di lavoro, chiaramente purché ti ritrovi disoccupato.

Eccezioni: la NASpI ridotta

Se hai trovato un nuovo lavoro, ma il reddito è minore del minimo (8.145 euro annui), l’INPS non sospende la NASpI ma te la eroga in misura ridotta, purché:

  • Tu comunichi all’INPS il reddito annuo che presumi di ottenere dal nuovo lavoro;
  • Il datore di lavoro che ti sta assumendo non è lo stesso che ha fatto insorgere la NASpI;
  • Hai diritto alla NASpI ridotta sia in caso di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato, sempre purché tu comunichi il reddito presunto annuo all’INPS.

In caso di mancata comunicazione del reddito, l’INPS:

  • Sospende la NASpI se si tratta di un lavoro a tempo determinato pari o minore di sei mesi;
  • Blocca definitivamente la NASPI in caso di contratto maggiore di sei mesi o a tempo indeterminato (decadenza della NASpI).

Lavoro a tempo indeterminato

Se stai percependo la NASpI e firmi un contratto a tempo indeterminato, la NASpI decade: appena il tuo nuovo datore di lavoro invia all’INPS la comunicazione preventiva di assunzione, l’INPS lo registra e quindi smette di corrisponderti l’indennità.

Se però il reddito del lavoro che hai trovato è inferiore al minimo (8.145 euro annui), allora devi comunicare all’INPS il reddito che presumi di incassare da quel lavoro: in questo modo l’INPS potrà erogarti la NASpI fino alla scadenza, seppure in misura ridotta poiché farà cumulo con il tuo stipendio del nuovo lavoro.

Lavoro a chiamata

Se stai percependo la NASpI e trovi lavoro con contratto intermettente (cosiddetto “contratto a chiamata”), hai comunque diritto a continuare a percepire la NASpI Vediamo i casi specifici individuati dal Messaggio INPS n. 1162 del 2018:

Contratto a chiamata con obbligo di risposta

Ti trovi in una di queste due situazioni:

  1. Perdi il lavoro e ottieni la NASpI, dopodiché trovi un lavoro a chiamata con obbligo di disponibilità.
  2. Avevi già un lavoro a chiamata oltre a quello “principale”, che hai appena perso.

In entrambi i casi hai diritto a lla NASpI purché comunichi all’INPS l’importo del reddito annuo comprensivo dell’indennità di disponibilità che presumi di ottenere con il contratto a chiamata.

Attenzione

Se il reddito supera gli 8.000 euro annui, non hai più diritto alla NASpI, che quindi decade.

Contratto a chiamata senza obbligo di risposta

Ti trovi in una di queste due situazioni:

  1. Perdi il lavoro e ottieni la NASpI, dopodiché trovi un lavoro a chiamata senza obbligo di disponibilità.
  2. Avevi già un lavoro a chiamata oltre a quello “principale”, che hai appena perso.

In entrambi i casi hai diritto a percepire la NASpI.

Tuttavia, se la durata del contratto è uguale o minore di sei mesi, l’INPS ti sospende la NASpI solo per i giorni effettivi di chiamata. In alternativa, se il reddito del lavoro a chiamata non supera gli 8.000 euro annui, puoi chiedere il cumulo NASpI + reddito: in tal caso entro un mese dalla richiesta INPS per ottenere la NASpI, devi comunicare all’INPS anche il reddito presunto che supponi otterrai dal lavoro a chiamata.

Se il contratto a chiamata prevede una durata maggiore di sei mesi, si applica il cumulo NASpI + reddito da lavoro.

Dimissioni volontarie

Se sei un percettore di NASpI ma al momento è sospesa perché hai trovato un altro lavoro, se decidi di licenziarti da questo lavoro, quindi volontariamente, hai diritto a riprendere la NASpI. L’avevi infatti conseguita per il primo lavoro e non per il secondo e tra l’altro non era decaduta, ma solo sospesa. In caso di dimissioni dunque, hai diritto a riprendere la NASpI nei seguenti casi:

  • Dimissioni durante il periodo di prova;
  • Dimissione prima della scadenza del contratto.

Maternità

Dimissioni per gravidanza

Se sei incinta e hai deciso di dare le dimissioni al lavoro, hai diritto alla NASpI. Si tratta di una deroga al principio secondo cui in caso di dimissioni volontarie non si ha diritto alla NASpI: in caso di dimissioni volontarie per gravidanza, puoi inoltre la domanda all’INPS per ottenere l’indennità.

Evento subito dopo la perdita del lavoro

Quando perdi il lavoro, hai 68 giorni di tempo per chiedere la NASpI. Se durante questi 68 giorni si verifica un evento di maternità indennizzabile (ossia maternità obbligatoria o facoltativa), il termine di 68 giorni si sospende e riprende solo al termine dell’evento di maternità indennizzabile.