Telefonate anonime, ingiurie, offese (anche sui social network, rumori e dispetti: purtroppo delle volte dalla lite di pianerottolo si passa e veri e propri atti persecutori da parte dei vicini, che richiedono un ammonimento da parte delle autorità. Come difendersi?
L’ANAMMI (l’Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili) indica come Stalking condominiale, una serie di atti illeciti con preciso intento persecutorio nel tempo, mirante a minare la tranquillità e l’esistenza degli altri. Cosa fare se si è vittime di stalking condominiale?
Come difendersi
La prima cosa da fare, è contattare all’amministratore condominiale. Sebbene i suoi poteri non siano certo quelli di un poliziotto o di un questore, l’amministratore può intervenire contattando il condomino molesto, invitandolo a cessare gli atti persecutori, ovviamente se ritiene che siano reali.
Inoltre, l’essersi rivolto all’amministratore, costituirà una prova a favore della vittima, nel caso in cui dovesse rivolgersi al giudice.
Le prove
Se il condomino molesto non cessa i suoi atti persecutori, anche dopo l’intervento dell’amministratore, per la vittima non rimane altra strada che rivolgersi all’autorità. In questo caso quindi, occorre presentarsi presso la caserma dei carabinieri ed esporre i fatti.
Le prove sono di fondamentale importanza se si vuole intentare una causa, perchè altrimenti il rischio è che questa vada persa, per prove insufficienti. Occorre quindi stampare le email, le conversazioni o i messaggi sui social network, registrare le telefonate e/o appuntare gli orari delle telefonate moleste. La presenza di testimoni è sicuramente auspicabile.
Ammonimento del questore
Chi per paura o sfiducia preferisce non intentare una vera e propria causa, può avvalersi dello strumento previsto nell’articolo 8 del D.L. 11 del 2009, il quale sancisce che la persona offesa, può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, insieme ai fatti probatori, chiedendo al questore un ammonimento verso lo stalker.
Il questore convocherà il presunto stalker e, se i fatti sono fondati, lo ammonirà. Se questo ammonimento non avesse alcun effetto e lo stalker continua con gli atti persecutori, il processo di querela si attiverà d’ufficio, semplificando quindi l’iter per la vittima.
La Cassazione
La Corte di Cassazione è già intervenuta più volte in merito allo stalking condominiale, con le seguenti sentenze:
- n. 20895 del 25 maggio 2011, con la quale è stato chiarito che, affinchp si configuri il reato di stalking, non è necessario che gli atti persecutori siano tenuti verso un solo condomino.
- n. 39933 del 26 settembre 2013, che ha condannato il comportamento di un condomino che quasi ogni giorno sporcava con rifiuti l’abitazione ed il guiardino di un vicino, procurandogli ansia e agitazione.