Quello della scuola è un mondo molto particolare, anche dal punto di vista delle assunzioni degli insegnanti. Ci sono infatti particolari contratti che hanno lo scopo di sopperire all’assenza dei titolari di cattedra e delle regole precise che vietano l’abbandono.

In questa guida completa sul contratto di supplenza con clausola risolutiva ti spiego il significato di questi termini, cosa significa praticamente accettare questa tipologia di supplenza, cosa puoi aspettarti, se e quando si può lasciare se ricevi un’offerta per una supplenza in un’altra scuola e infine le sanzioni prevista.

Significato

Per supplenza con clausola risolutiva si intende una supplenza assegnata nell’attesa che la scuola possa conferire l’incarico al titolare della cattedra, ossia al vincitore di concorso. Praticamente quindi, sei un supplente non di un docente già confermato, ma di un nuovo docente che deve ancora arrivare.

Il contratto stipulato per questa supplenza è il contratto a tempo determinato breve e saltuario. Su queste assegnazioni, decidono gli Uffici Scolastici che, in genere, attingono dalle graduatorie di istituto.

Cosa significa

Supplenza con clausola risolutiva significa che il posto che vai a coprire, è assegnato a una persona che ha vinto il concorso e che può arrivare da un momento all’altro.

Diversamente dagli altri tipi di supplenze infatti, dove sai perfettamente quanto dura il tuo lavoro in quella scuola (in base appunto alla data di scadenza del tuo contratto), con la clausola risolutiva è tutto un punto interrogativo. E’ come essere sempre in bilico.

Per esempio, la scuola ti ha stipulato un contratto a tempo determinato fino al 30 aprile ma, essendoci la clausola risolutiva, se la scuola riesce ad organizzarsi prima e il titolare della cattedra è disponibile per iniziare il suo lavoro, allora il tuo contratto si chiude prima.

Pertanto, nonostante la scadenza fosse al 30 aprile, il tuo contratto potrebbe chiudersi anche prima, nessuno può darti certezza su questo. Può essere che arrivi fino al 30 aprile, così come può essere che la scuola ti rinnovi il contratto perché ne ha ancora necessità, così come può essere che decida di chiudere il rapporto prima.

Si tratta quindi di un rapporto di lavoro “più che precario”, perché praticamente da un momento all’altro potresti trovarti senza lavoro, perché finalmente la scuola inserisce il titolare di quella cattedra. Questo contratto quindi, è abbastanza volitivo.

Si può lasciare

Un aspetto negativo del contratto di supplenza con clausola risolutiva, è che non puoi lasciarlo per andare a fare altre supplenze. Se quindi stai facendo una supplenza con clausola risolutiva e ricevi una proposta da un’altra scuola (magari senza clausola risolutiva), non puoi lasciare il posto attuale. O meglio, puoi farlo, ma se lo fai incorri in sanzioni.

Le supplenze con clausola risolutiva infatti, sono considerate come tutte le altre supplenze e pertanto, in caso di rinuncia o abbandono, incorri in sanzioni come quelle temporanee attribuite da graduatorie di istituto.

Quando si può lasciare

Puoi lasciare la supplenza con clausola risolutiva, solo se un’altra scuola te ne propone una al 30 giugno o al 31 agosto, ma solo se attribuita da GaE o GPS, dunque non da graduatorie di istituto.

Abbandono di una supplenza

Se lasci una supplenza prima della scadenza del contratto, comporta delle specifiche sanzioni:

  • Se lasci una supplenza ottenuta da GPS, non potrai ottenere più supplenze annuali (al 30 giugno o al 31 agosto), sia tramite GAE che tramite GPS fino a quando rimangono in vigore codeste graduatorie. Non potrai accedere a supplenze annuali, neanche in base alla graduatorie di istituto (da cui le scuole attingono in caso di esaurimento o incapienza delle GAE o delle GPS).
  • Se lasci una supplenza ottenuta da graduatorie d’istituto, non potrai più ottenere supplenze tramite graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto per tutti i gradi di istruzione e fino a quando rimangono in vigore codeste graduatorie.

Unico caso in cui è consentito l’abbandono

Le supplenze brevi sono attribuite tramite graduatorie di istituto, pertanto, in tal caso puoi lasciare una supplenza breve per una annuale (ossia con contratto scadente il 31 agosto) oppure con una supplenza fino al termine delle attività didattiche (ossia con contratto scadente il 30 giugno).

Chiaramente si tratta di una possibilità e non di una costrizione: se ricevi un’offerta di supplenza al 30 giugno/31 agosto, non sei obbligato ad accettarla, puoi tranquillamente rimanere nella tua supplenza con clausola risolutiva. Se però decidi di lasciare quella attuale per accettare la supplenza annuale/fino a termine delle lezioni, non rischi alcuna sanzione per abbandono.