I possessori di unità da diporto (e quindi le imbarcazioni e navi) più lunghe di 14 metri, sono tenuti a pagare una tassa annuale (Dl 69/2013). La tassa é dovuta solo a partire dal secondo anno di immatricolazione: il primo anno quindi, si è esenti.

Sono tenuti al pagamento della tassa, non solo i proprietari delle barche, ma anche gli usufruttuari e gli acquirenti che hanno stipulato un patto di riservato dominio. SI seguito come calcolare l’importo della tassa dovuta e come pagarla, la scadenza prevista e i moduli di pagamento.

Barca

Quanto si paga

La tassa si paga in base alla lunghezza dell’imbarcazione, secondo questa tabella:

Lunghezza scafo               Tassa annuale
da 14,01 a 17 metri             870 euro
da 17,01 a 20 metri          1.300 euro
da 20,01 a 24 metri          4.400 euro
da 24,01 a 34 metri          7.800 euro
da 34,01 a 44 metri         12.500 euro
da 44,01 a 54 metri         16.000 euro
da 54,01 a 64 metri         21.500 euro
superiore a 64 metri        25.000 euro

La tassa è ridotta:

– del 50% per le barche a vela con motore ausiliario, che abbiano un rapporto fra superficie velica e potenza del motore uguale o maggiore di 0.5;
– del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione; del 30% dopo 10 anni e del 45% dopo 15 anni.

Scadenza e modulo da compilare

La tassa deve essere versata ogni anno, entro il 31 maggio. Il versamento va fatto compilando il modello “F24 con elementi identificativi” in cui occorre inserire codice tributo 3370. Nel caso in cui si paghi una somma eccedente l’imposta dovuta, é possibile fare richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve essere inviata online (direttamente dail contribuente tramite Entratel o Fisconline, oppure tramite caf, commercialisti e gli altri soggetti incaricati).

Ci sono alcuni casi di esenzione, dove la tassa non è dovuta:

– per le unità obbligatorie di salvataggio; per le unità usate da enti e associazioni di volontariato ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso (e non per altri tipi di associazioni o enti di volontariato);per le unità di portatori di handicap che richiedono l’utilizzo delle unità stesse;
– per i battelli di servizio (affinchè siano esenti, devono riportare l’indicazione dell’unità da diporto che servono);
– per le nuove unità da diporto con “targa prova” che quindi sono ancora nel magazzino o nel negozio del produttore/venditore;
– per le unità inserite in contratti di locazione finanziaria che però si sono risolti per inadempienza dell’utilizzatore.