Il D.P.R. n. 131/86 stabilisce che gli atti giudiziari sono sottoposti a tassazione, nello specifico a imposta di registro. Il cancelliere del tribunale che emette l’atto, ne chiede la registrazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, che provvede a tassare l’atto.

In questa guida completa sulla tassazione atti giudiziari ti spiego quali sono gli atti sottoposti a tassazione e secondo quale normativa, come si paga l’imposta di registro, quando usare il modello F23 e quando usare il modello F24, infine ti fornisco alcuni esempi di compilazione, i fac simile e i modelli da scaricare.

Imposta di registro

Gli atti giudiziari sono soggetti a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Dunque, bisogna pagare l’imposta di registro. Ecco l’elenco di atti giudiziari sottoposti al pagamento dell’imposta di registro (art. 37 del D.P.R. n. 131/86):

  • Decreti ingiuntivi esecutivi;
  • Atti giudiziari relativi a cause civili, non solo quelli che contengono decisioni complete, ma anche quelli che contengono decisioni parziali rispetto alla controversia. Quindi, solo per fare qualche esempio, sentenze di risarcimento danni, un’ordinanza di assegnazione somme, provvedimenti emessi dal giudice di pace, dalla Pretura, ecc.
  • Sentenze che rendono efficaci anche in Italia delle sentenze emesse da tribunali esteri;
  • Provvedimenti che dichiarano esecutivi le decisioni prese da un arbitro, ossia un soggetto scelto dalle parti per risolvere una controversia. Spieghiamo meglio di cosa si tratta: ci sono due soggetti che litigano. Al posto di andare dal giudice e quindi iniziare una classica causa e attenderne i lunghissimi tempi, decidono di affidarsi a una procedura più veloce, ossia l’arbitrato. Si rivolgono quindi a un arbitro, ossia una persona iscritta ad apposito albo (esperta in giurisprudenza, economia…) oppure a un collegio di arbitri, ossia formato da più soggetti arbitri. L’arbitro (o il collegio) quindi, sentite le parti e fatte le opportune verifiche del caso, emette una decisione. Tale decisione, non è esecutiva, ma spetta alla serietà della controparte “perdente” prenderne atto e fare ciò che ha deciso l’arbitro. Se ciò non avviene, allora la controparte “vincente” può chiedere a un giudice, con una procedura semplice e veloce, di dichiarare esecutivo il lodo arbitrale (ossia la decisione dell’arbitro). Il giudice, dopo averne verificato la regolarità, emette il provvedimento che rende esecutivo il lodo.

Tutti questi atti giudiziari appena elencati vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate, dunque bisogna pagare l’imposta di registro.

Sempre il D.P.R. n. 131/86 indica le modalità di pagamento dell’imposta.

Calcolo

Fino a qualche tempo fa, per calcolare l’imposta di registro da pagare all’agenzia delle Entrate per registrare un atto giudiziario, bisognava prendere in considerazione aliquote, percentuali. Oggi è tutto più facile: per semplificare calcolo e pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un servizio di pagamento online facilissimo da usare.

Ti spiego subito com’è possibile ciò: il cancelliere del tribunale emette l’atto, lo invia all’Agenzia delle Entrate competente, la quale calcola l’imposta dovuta e inserisce nei suoi registri l’atto. Il contribuente quindi, può collegarsi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, inserire gli estremi dell’atto e vedere qual è l’imposta da pagare, che l’Agenzia delle Entrate ha già calcolato.

In pratica basta collegarsi al servizio dell’Agenzia, inserire i dati e il codice identificativo del procedimento giudiziario da pagare e il sistema calcola subito l’importo. Nulla di più semplice! Vediamo come fare passo per passo:

1. Collegati al servizio di Calcolo online Imposta di registro atti giudiziari, sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

2. Dal menu a tendina, trova l’ufficio, ossia l’Agenzia delle Entrate a cui devi fare il versamento e clicca su Avanti:

3. Ti chiede quindi di inserire i dati del provvedimento da registrare e alla fine il sistema ti fornisce l’importo da pagare.

Come pagare

L’imposta di registro si paga tramite:

  • Modello F23, se stai pagando un atto giudiziario emesso prima del 22 luglio 2018;
  • Modello F23 o F24, a scelta, se stai pagando un atto giudiziario emesso dal 22 luglio al 31 dicembre 2018;
  • Modello F24, se stai pagando un atto giudiziario emesso dal 1 gennaio 2019.

Generalmente il modello precompilato (F23 o F24) lo fornisce l’Agenzia delle Entrate insieme all’avviso di liquidazione. Nel caso non lo avessi a disposizione, ecco come calcolare l’imposta dovuta e come compilare il modello specifico.

Compilazione F23

Di seguito trovi i modelli da scaricare e compilare e le istruzioni di compilazione:

Scarica subito il modulo F23 per pagare l’imposta di registro sugli atti giudiziari.

Per semplificarti ancora di più le cose, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti un servizio di compilazione online del modello F23, si tratta di un modello F23 editabile e compilabile da pc. Puoi raggiungerlo attraverso questa pagina. Non serve alcuna registrazione: basta compilare le varie sezioni e alla fine ottieni il tuo modello F23 da stampare e pagare presso le Poste, oppure presso una banca, oppure presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Durante la compilazione, ecco alcuni dati da inserire e come reperirli:

Compilazione F24

Come detto nei paragrafi precedenti, per la registrazione di atti giudiziari emessi tra il 22 luglio e il 31 dicembre 2018 si può usare il modello F23 oppure il modello F24; per quelli successivi al 31 dicembre 2018, si usa il modello F24.

Per pagare gli importi dovuti, puoi usare il modello F24 precompilato allegato all’avviso di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate. Se non sei in possesso del modello F23 precompilato, puoi usare:

  • Un modello F24 cartaceo (qui puoi scaricare il modello e le istruzioni di compilazione);
  • La piattaforma di scrittura e invio online dell’Agenzia delle Entrate (occorre la registrazione al sito); oppure puoi scaricare il pacchetto di compilazione/invio. A questa pagina trovi sia la piattaforma online che il software da scaricare in alternativa, con tutte le istruzioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.57/E/2018 ha approvato i codici tributo da usare per la compilazione del modello F24 per il pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, eventuali sanzioni e interessi. Nello specifico, il codice tributo da usare per versare l’imposta di registro per gli atti giudiziari è A196. Nella risoluzione n. 57/E/2018 trovi tutti i codici tributo.

Esempio compilazione F24

A questa pagina trovi un esempio di compilazione modello F24 redatto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.