Hai qualche gruzzoletto da parte e non ti va di lasciarlo morire su un conto corrente che non ti dia alcun interesse. Hai trovato alcune società che hanno un’ottima storia, delle buone prospettive future e stai pensando di investire, comprandone qualche quota o azione. Ti trattiene però l’idea delle tasse che dovrai pagare.

In questa guida completa sulla tassazione dividendi ti spiego a quanto ammonta, che tu sia un privato senza partita IVA, una ditta individuale oppure un socio di società di persone o capitali (srl, spa o sapa), come viene tassato il dividendo proveniente da società estere e infine come evitare la doppia imposizione.

A quanto ammonta

Hai investito in una società e pare che il tuo investimento sta dando i suoi frutti: l’assemblea ha deliberato la distribuzione dei dividendi! Dopo l’entusiasmo iniziale però, ti sorge un dubbio: come funziona la tassazione? Quante tasse devi pagare sul dividendo, che è a tutti gli effetti un reddito?

La legge n. 205/2017 ha cambiato la tassazione dei dividendi, nello specifico ha parificato la tassazione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate. Prima di questa legge infatti, alle prime si applicava una determinata tassazione, alle seconde un’altra.

Differenza tra partecipazioni qualificate e non qualificate

Una partecipazione si definisce qualificata o non qualificata in base alle percentuali detenute, Tali percentuali variano se si tratta di una società quota in Borsa o no.

Se hai investito in un’azienda quotata in borsa, la differenza è questa:

  • Partecipazioni qualificate, sono quelle che detengono oltre il 5% del patrimonio dell’azienda oppure che danno diritto a una percentuale di voto in assemblea maggiore del 2%;
  • Partecipazioni non qualificate, sono quelle al di sotto di queste percentuali.

Se hai investito in un’azienda non quotata in borsa, la differenza è questa:

  • Partecipazioni qualificate, sono quelle che detengono oltre il 25% del patrimonio dell’azienda oppure che danno diritto a una percentuale di voto in assemblea maggiore del 20%;
  • Partecipazioni non qualificate, sono quelle al di sotto di queste percentuali.

Questa differenza l’abbiamo fatta solo a scopo informativo, perché prima della Legge n. 205/2017, a partecipazioni qualificate e non qualificate pagavano una diversa tassazione. Oggi è diverso, sia in caso di partecipazione qualificata che non qualificata, la tassazione del dividendo è uguale in tutti i casi: anche se non sai distinguere il tipo di partecipazione in tuo possesso non c’è problema, l’aliquota è sempre del 26%.

Quindi, che tu abbia una partecipazione qualificata o no, poco importa sotto il profilo fiscale: paghi sempre il 26% di ritenuta. E la notizia positiva è che non devi occupartene tu: la decurta direttamente l’azienda dal tuo dividendo. Quindi tu non devi neanche inserire il dividendo in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico): l’azienda ti versa direttamente il dividendo al netto delle tasse.

Attenzione

La ritenuta del 26% vale solo se sei una persona fisica senza partita IVA. Se invece hai investito nella società come ditta individuale oppure come società a tua volta, allora la percentuale di tasse è diversa, come vedremo di seguito.

Ditte individuali e società di persone

Se in qualità di ditta individuale o società di persone (s.s., s.n.c., o s.a.s.) investi in una società di capitali e percepisci dei dividendi, a questi applica la rispondente aliquota IRPEF sulla base imponibile del 58,14%, quindi il 41,86% del dividendo è esentasse. Su questo importo applicherai le aliquote IRPEF ordinarie. Ovviamente, devi indicare l’importo del dividendo nella tua dichiarazione dei redditi.

Società di capitali

Se una società di capitali partecipa in un’altra società di capitali comprando quote/azioni e ottiene un dividendo, il dividendo non rappresenta reddito di capitale (come avviene per le persone fisiche senza partita IVA) ma rappresenta reddito di impresa. Quindi, su questo dividendo deve pagare l’IRES, ossia l’imposta sul reddito delle società. L’IRES ha una sola aliquota, pari al 24%.

Quindi significa che su un dividendo di 100 devi pagare 24 euro di tasse? Assolutamente no, infatti in qualità di società di capitali godi di un’esenzione del 95% (art. 89 co. 2 e 3 del DPR n 917/86). Hai letto bene: del 95%. La legge infatti (L. n.205/2017) prevede il calcolo dell’imposta su una base imponibile del 5%, quindi il 95% del dividendo è esente, non concorre alla formazione del reddito IRES di impresa.

Esempio

In qualità di srl hai investito in una spa e hai ottenuto 10.000 euro di dividendo. Devi pagare l’IRES su questo dividendo, calcolandola così: 5% di 10.000 = 500 euro => 24% di 500 = 120 euro è l’IRES che devi pagare.

Attenzione

L’esenzione IRES sale al 100% se la tua società ha optato per il regime di trasparenza (art. 116 del TUIR), ossia per la tassazione del reddito di impresa direttamente in capo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione (quindi con applicazione dell’IRPEF sul reddito da quota); di conseguenza la successiva distribuzione dell’utile ai soci non viene tassata.

Srl

Una srl è una società di capitale e, se a sua volta partecipa in un’altra società di capitali, il dividendo rappresenta reddito di impresa. Sui dividendi paga l’IRES ma solo sul 5% del dividendo, come spiegato nel paragrafo precedente.

Tuttavia, se i soci della srl sono tutte persone fisiche (ossia non titolari di altre partite IVa, ma semplici soci privati), allora vale la pena considerare se optare per il regime di trasparenza, quindi per la tassazione del reddito di impresa in capo ai soci secondo le proprie quote. Di conseguenza i successivi utili distribuiti ai soci saranno esenti.

Attenzione

Considera che non puoi optare per il regime di trasparenza tu singolo socio di srl, ma deve essere la srl in qualità di impresa a optare per il regime di trasparenza. Affidati al tuo commercialista di fiducia per valutarne la convenienza del regime ordinario o di trasparenza.

Esteri

Per ciò che concerne la tassazione di dividendi che percepisci dall’estero, bisogna distinguere se sei una persona fisica senza partita IVA oppure impresa:

1. Se sei una persona fisica non titolare di partita IVA, sul dividendo paghi queste tasse:

  • Imposta applicata dal paese uscente (quindi se per esempio hai investito in Romania sul dividendo ti applicano le imposte previste in Romania) oppure l’imposta convenzionale (se c’è una convenzione per la tassazione dei dividendi tra Romania e Italia);
  • Ritenuta del 26% (italiana) sul dividendo netto incassato. Aliquota da calcolare non sull’intero dividendo, ma sul dividendo netto, per evitare la doppia imposizione.

Esempio

Da una società tedesca percepisci un dividendo di 1.000 euro, di cui ti arrivano 900 euro perché 100 euro sono di tasse tedesche. In Italia devi pagare il 26% di 900 e non di 1.000, quindi 234 euro.

2. Se hai investito all’estero in qualità di società, il dividendo rappresenta un reddito di impresa. Quindi sul dividendo paghi l’IRES del 24%. L’IRES però, non la devi calcolare su tutto il dividendo ma solo sul 5% (art. 89, co. 3 del DPR n 917/86). Questo vale solo se il dividendo arriva da un Paese in White List, se arriva da un paese in Black List invece, devi calcolare l’IRES su tutto il dividendo e non solo sul 5%.

Doppia

Se sei un privato senza partita IVA che ha investito in una società estera, sul dividendo paghi:

  • La tassazione estera, ossia la ritenuta applicata dal Paese estero (oppure la ritenuta convenzionale, frutto di accordo bilaterale tra il paese estero e l’Italia, se esiste);
  • La ritenuta del 26% italiana.

Quindi dovresti pagare una doppia imposizione. Grazie al meccanismo del netto frontiera, eviti la doppia imposizione: in pratica il 26% non si applica sull’intero dividendo, ma solo sul netto percepito.

Esempio

Da una società olandese percepisci un dividendo di 5.000 euro, di cui ti arrivano 4.500 euro perché 500 euro sono di tasse olandesi. In Italia devi pagare il 26% di 4.500 e non di 5.000, quindi 1.170 euro.