La stipula di un contratto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, rappresenta un momento molto importante, nel quale si procede a mettere nero su bianco i rispettivi obblighi e diritti, la condizione lavorativa del dipendente, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro, l’inquadramento del lavoratore, il livello e la qualifica, la presenza di un eventuale periodo di prova. Il contratto di lavoro deve essere stampato in duplice copia e controfirmato da entrambi.

Con il contratto da dipendente (o subordinato), un soggetto presta la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. È quindi caratterizzato dalla “subordinazione” del lavoratore, che presta la propria attività secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tipologie di contratti di lavoro dipendente

A tempo indeterminato: il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, ovvero senza vincolo di durata.

A tempo determinato: il contratto prevede una scadenza prestabilita. Il soggetto ha diritto allo stesso trattamento dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (trattamento previdenziale, ferie, la gratifica natalizia, tredicesima, TFR, etc.).

A tempo parziale (part-time): può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Da diritto alla stessa paga oraria del lavoratore full time, ma ovviamente, il trattamento retributivo e previdenziale é calcolato in proporzione al numero di ore di lavoro.

Apprendistato: é un contratto caratterizzato da contenuto formativo. La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, in ogni caso, non può essere superiore a cinque anni. Con questa tipologia contrattuale possono essere assunti i giovani fino ai 29 anni. Gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto ai lavoratori con la stessa mansione, inoltre, è previsto un trattamento contributivo agevolato e degli incentivi provinciali all’assunzione e conferma di apprendisti.

Di inserimento: é un contratto che tende al (re)inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro attraverso un percorso di riqualificazione professionale. Possono stipulare questa tipologia di contratto non solo i giovani fino a 29 anni, ma anche lavoratori con più di 50 anni. La durata di questa tipologia di contratto non può superare i 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap).

Di lavoro ripartito (job sharing): é un contratto in cui due lavoratori svolgono la stessa prestazione lavorativa, per la quale sono direttamente e personalmente responsabili, ma possono concordare tra loro come suddividere il lavoro e gli orari.

Di lavoro intermittente o a chiamata (job on call): il lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” per il lavoro. Il lavoratore intermittente ha diritto a una retribuzione di pari livello agli altri lavoratori, a parità di mansioni svolte.

Di somministrazione: é il contratto che prevede la presenza di tre soggetti, il somministratore (per esempio le agenzie di lavoro), l’utilizzatore e il lavoratore. Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato, full time o part time.