Nel mese di dicembre, i lavoratori dipendenti ricevono la tredicesima mensilità in busta paga: la cosiddetta gratifica natalizia che corrisponde al doppio dello stipendio. Questo spetta di diritto a tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

In questa guida completa su tredicesima e NASpI ti spiego se spetta la gratifica natalizia anche in caso di percezione dell’indennità, se spetta la quattordicesima, quanto si percepisce con la NASpI, chi ne ha diritto, in quali casi e infine per quanto tempo hai diritto a questo aiuto.

Quando spetta

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale sull’Impiego) è l’indennità che ti spetta in caso di disoccupazione involontaria. Se quindi il tuo datore di lavoro ti ha licenziato, oppure ti sei dimesso tu per giusta causa, e hai maturato i contributi necessari, hai diritto alla NASpI.

Si tratta di un assegno mensile che ti eroga l’INPS, fino a quando trovi un altro lavoro, entro un certo limite temporale. La NASpI dunque non spetta senza limiti di tempo, ma entro un massimo di X anni.

La tredicesima è invece un importo aggiuntivo che i datori di lavoro erogano ai propri dipendenti, in occasione delle festività natalizie, tant’è che si chiama anche gratifica natalizia. Un modo per affrontare al meglio il periodo di festività, durante il quale le spese delle famiglie, spesso, aumentano.

La tredicesima viene chiamata anche doppio stipendio, in quanto al lordo corrisponde appunto al doppio dello stipendio. In genere il datore di lavoro la eroga nel mese di dicembre, oppure verso la fine di novembre, sicuramente prima dell’inizio delle festività.

Cosa prevede la NASpI

La NASpI purtroppo non prevede tredicesima. La NASpI infatti, è vero che nasce con lo scopo di sostituire il tuo reddito venuto a mancare, ma non lo sostituisce in tutto e per tutto. Dunque se il tuo contratto di lavoro prevedeva la tredicesima (essendo obbligatoria per i contratti di lavoro subordinato), la tua NASpI non la prevede.

Quattordicesima

La NASpI non prevede quattordicesima. Non ammettendo la tredicesima, di conseguenza non prevede anche la quattordicesima. Quest’ultima, a differenza della tredicesima, non è obbligatoria. Ci sono determinati contratti collettivi che possono prevederla, così come può prevederla il contratto privato aziendale.

Il fatto che tu abbia percepito tredicesima e quattordicesima durante il tuo periodo di lavoro, non significa nulla ai fini della NASpI. L’INPS non è tenuto a versarti queste quote aggiuntive.

Pagamento della NASpI

L’INPS ti paga la NASpI ogni mese, per periodo di tempo pari alla metà dei contributi maturati negli ultimi quattro anni. Se dunque in questi ultimi quattro anni hai sempre lavorato, la NASpI ti spetta per due anni, o comunque fino a quando trovi un altro lavoro.

Quindi se per esempio trovi un nuovo lavoro dopo tre mesi, la NASpI non ti spetta più. Allo stesso modo, se dopo due anni non hai ancora trovato lavoro, la NASpI comunque viene interrotta, perché appunto il limite massimo è di due anni.

Quanto spetta

La NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile che hai maturato negli ultimi quattro anni. Quindi, se per esempio la tua retribuzione era di 1.000 euro, hai diritto a una NASpI di 750 euro mensili.

A partire dal sesto mese di fruizione, la NASpI si riduce del 3% ogni mese. Quindi, prendendo come riferimento l’esempio dei passi precedenti, se prendi 750 euro di NASpI, ti spettano:

  • 727,5 euro il sesto mese;
  • 705,7 il settimo mese;
  • E così via, fino alla scadenza dei due anni (se non riesci a trovare lavoro prima).

Se hai almeno 55 anni, la riduzione scatta non dal sesto mese, ma dall’ottavo mese. Dunque per i primi sette mesi percepisci l’importo di NASpI pieno.