L’assegno bancario è pagabile a vista, come sottolineato dall’art. 31, del R.D. n.1736/1933 e l’importo indicato deve essere riscosso entro otto giorni se è pagabile nello stesso Comune dove è stato emesso, entro quindici giorni se si deve riscuotere presso un altro comune.

Se l’assegno non viene pagato (ed è quindi “scoperto”), il beneficiario dell’assegno può levare il protesto. Un assegno non pagato é un titolo esecutivo a tutti gli effetti e permette di recuperare il credito. Inizialmente, non occorre neanche recarsi da un avvocato, perchè la procedura per recuperare il credito (almeno inizialmente e se il debitore finalmente paga), non è per nulla costosa: si aggira infatti sui 20 euro.

Assegno

Validità dell’assegno protestato come titolo esecutivo

L’assegno è un titolo esecutivo e il beneficiario dell’assegno può quindi avviare il procedimento di esecuzione forzata per soddisfare il suo credito.

Come fare? La prima cosa da fare é inviare al debitore un precetto. ai sensi dell’art. 479 c.p.c., entro sei mesi dal giono in cui ci si è recati in banca per riscuotere l’assegno (poi risultato scoperto). Cosa si deve fare in pratica?

La procedura è piuttosto semplice e ci si può occuparne personalmente, senza rivolgersi a un avvocato. Occorre:

1. preparare un atto di precetto;

2. questo atto di precetto deve essere notificato al debitore insieme al titolo esecutivo;

1. Redazione del precetto

Il precetto può essere scritto iu carta libera e, praticamente, é un’ intimazione di adempiere entro 10 giorni. Il precetto deve essere contenere degli elementi essenziali, altrimenti é nullo. Ci si può rivolgere a un avvocato per la redazione del precetto (e a questo punto si aggiungono le spese legali), oppure lo si può scrivere da soli. Occorre però indicare (pena nullità del precetto):

– tutti i dati anagrafici del creditore e del debitore;
– la data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi del titolo: occorre scrivere che ad una certa data é stato emesso un assegno, indicare la banca trattaria e gli estremi dell’assegno;
– un domicilio (per ricevere le comunicazioni= nello stesso Comune del tribunale competente per l’esecuzione. Se non c’è elezione di domicilio, le comunicazioni saranno fatte nella cancelleria del giudice.

Dopo aver scritto il precetto, occorre farlo sottoscrivere dall’Ufficiale Giudiziario.

Sottoscrizione del precetto.

Dopo aver redatto il precetto personalmente (o con l’ausilio di un avvocato), occorre allegarvi una copia dell’assegno e rivolgersi a un Ufficiale Giudiziario, affinché attesti che ciò che è inserito nel precetto, corrisponde al titolo esecutivo originale. A questo punto l’ufficiale giudiziario rilascia il certificato di conformità dell’assegno,

L’ufficiale giudiziario é un addetto all’ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e si trova presso i tribunali.

2. Invio del precetto: notifica al debitore

il precetto, la copia dell’assegno e il certificato di conformità, vanno quindi inviati (tramite raccomandata A/R) al debitore. A questo punto possono profilarsi tre situazioni:

– il debitore finalmente paga e quindi tutto si conclude nel migliore dei modi.

– Entro 20 giorni dalla notifica del precetto, il debitore si oppone al precetto.

– Il debitore non fa nulla: non paga e non risponde. A questo punto, entro 90 giorni dalla notificazione del precetto al debitore, il creditore può dare inizio all’esecuzione forzata, ossia il pignoramento.

Prescrizione

Come abbiamo detto, si può fare questa operazione solo entro mesi dal giorno in cui è stato presentato l’assegno per l’incasso. Se trascorrono sei mesi e quindi si prescrive la possibilità di notifica di precetto, si potrà ancora far valere il proprio diritto, ma solo tramite un decreto ingiuntivo, che fa crescere costi e tempi.