Il vincolo paesaggistico è una forma di tutela per determinate aree o immobili che hanno una certa rilevanza storica o ambientale. Il fine è quello di proteggere queste aree da eventuali lavori, costruzioni e ammodernamenti che potrebbero danneggiarne il patrimonio, il valore estetico.

In questa guida completa sul vincolo paesaggistico ti spiego cos’è e il significato del termine, cosa dice la normativa attuale in merito, come aderire al condono edilizio in caso di abuso, anche in caso di opere realizzate prima del vincolo paesaggistico, la distanza minima dai corsi d’acqua protetti ed infine i limiti previsti in caso di demolizione e ricostruzione.

Cos’è e significato

Cosa sono. Il vincolo paesaggistico è un limite previsto su terreni o immobili di particolare valore storico, ambientale o culturale. In pratica per poter edificare su un terreno vincolato, oppure per apportare delle modifiche a un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, devi chiedere una specifica autorizzazione.

Cosa comporta. Il vincolo paesaggistico, come detto in apertura, comporta la richiesta di un’autorizzazione, che non rilascia l’autorizzazione sempre e comunque, ma solo se quell’opera o costruzione non intacca il valore, il pregio. L’autorizzazione va richiesta alla Regione, che la rilascia su parere vincolante della Sovrintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali.

Normativa

Il Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004) regola il rilascio dell’autorizzazione all’ente competente (Regione). Essa è obbligatoria per iniziare i lavori su qualsiasi immobile o terreno sottoposto a vincolo paesaggistico: la Regione verifica la compatibilità dell’opera con il valore paesaggistico dell’area/immobile e quindi rilascia l’autorizzazione.

Prima la richiesta dell’autorizzazione era piuttosto complicata ma, con l’entrata in vigore del DPR n. 31/2017 (Regolamento sull’autorizzazione semplificata) molti aspetti sono più snelli e semplici. Il Regolamento differenza gli interventi in lievi e più complicati, quindi le situazioni dove non occorre nessuna autorizzazione e quelle in cui è sufficiente un’autorizzazione semplificata.

In base all’attuale normativa dunque, a seconda del lavoro/costruzione che intendi iniziare, puoi ricorrere a tre diversi procedimenti:

  • Intervento libero: sono interventi che non modificano la struttura del territorio o immobile e quindi non occorre l’autorizzazione paesaggistica ma al massimo, se previsto, il solo titolo edilizio. Tipico esempio sono i lavori per il miglioramento energetico che non comportano modifiche strutturali dell’edificio oppure l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • Autorizzazione semplificata: per interventi lievi, per esempio l’adattamento sismico oppure l’ottimizzazione energetica che richiede mutazioni anche strutturali dell’edificio;
  • Autorizzazione ordinaria: per lavori e opere più importanti.

Condono edilizio

Per sanatoria si intende la possibilità di regolarizzare un abuso edilizio, ossia un lavoro eseguito senza la dovuta autorizzazione. La sanatoria è possibile solo se esiste la doppia conformità del lavoro edile, ossia il lavoro rispetta sia le norme edilizia/urbanistiche vigenti al momento della realizzazione, sia quelle vigenti al momento della richiesta di sanatoria. In questo caso, il Comune può concedere la sanatoria e quindi regolarizzare il lavoro.

Per quanto riguarda gli abusi compiuti su immobile o terreno con vincoli paesaggistici, la situazione è più complicata. In materia è intervenuto il Ministero per i Beni e le attività culturali, precisamente con la nota SG/106/24664/2004, specificando:

  • L’inammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria a partire dall’entrata in vigore del Regolamento, ossia dal 1 maggio 2004; quindi a partire da questa data non hai diritto a nessuna sanatoria, anche se avevi fatto richiesta prima;
  • Se ci sono autorizzazioni rilasciate dal 1 maggio 2004, l’amministrazione deve revocarla;
  • La sanatoria è possibile solo se vige un condono edilizio.

Dunque, l’unico modo che hai per sanare un abuso è quello di aderire al condono edilizio. Ma il condono non è sempre vigente: si tratta di una possibilità straordinaria che ha dei limiti temporali, non è sempre attivo. Quindi informati se al momento è attivo un condono edilizio, magari consultato un professionista (un architetto, un geometra).

Tra l’altro c’è da dire che, sebbene il Ministero abbia specificato che la sanatoria con condono è possibile, alcune sentenze della giurisprudenza sono di tutt’altro parere: vedasi per esempio la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 48956/2004, che ammette la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di piccola natura (previo parere favorevole dell’amministrazione responsabile della tutela del vincolo).

La cosa migliore da fare quindi, se desideri sanare un abuso eseguito su zona con vincolo paesaggistico, è contattare un esperto (un architetto, un geometra) che possa verificare:

  • Di che abuso si tratta, se è un abuso lieve o no;
  • Se al momento vige una legge sul condono edilizio, i requisiti e le clausole. Infatti, anche se c’è un condono edilizio in vigore, è la regione che decide se ci sono opere abusive inammissibili alla sanatoria, il volume massimo sanabile, nonché le condizioni e modalità di adesione alla sanatoria.

Opere realizzate prima

Se hai realizzato un’opere abusiva (quindi senza titolo autorizzativo, Scia, ecc.) e in quella data non c’era un vincolo paesaggistico, è chiaro che non dovevi chiedere autorizzazione paesaggistica. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza 14 ottobre 2015, n. 4759 e successivamente il Ministero dei beni culturali con il parere n.12385/2016.

Dunque non hai commesso nessun illecito sotto il profilo paesaggistico, ma solo sotto il profilo formale (non hai chiesto l’ordinaria autorizzazione, tipo la Scia, permesso di costruire, ecc.). Tuttavia, non possiamo sorvolare sul fatto che il vincolo ora è sopravvenuto, quindi l’organo preposto comunque sottopone l’abuso ad una verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 D.lgs. 42/2004, seguendo quindi la classica procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Chiaramente, per ottenere la regolarizzazione dell’abuso, oltre al rispetto dei vincoli paesaggistici sopravvenuti, occorre verificare sempre la doppia conformità, ossia l’opera abusiva rispetta sia le norme urbanistiche vigenti alla data della costruzione, sia quelle vigenti alla data della richiesta in sanatoria.

Distanza dai corsi d’acqua

Ai sensi del R.D. n. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche” non puoi eseguire nuove costruzioni nel letto di fiumi, torrenti e canali. Sono possibili solo in casi particolari previa speciale autorizzazione e controllo del ministero dei lavori pubblici (art. 98). Lo stesso vale per la costruzione di ponti o di lavori su ponti già presenti.

Il R.D. all’art. 96 lett. f) impone una distanza minima di 10 metri da corsi d’acqua e canali inclusi nell’elenco delle acque pubbliche o che scorrono su letto demaniale. Si tratta di distanze minime ai sensi della legge generale, quindi i singoli PRG comunali (Piano Regolatore Generale) possono prevede anche delle distanze più ampie. Per esempio, sul PRG potresti trovare queste fasce minime di rispetto:

  • 12 metri di distanza da corsi d’acqua e canali che scorrono su suolo pubblico;
  • 6 metri di distanza da corsi d’acqua e canali che scorrono su suolo non pubblico.

Fiumi e torrenti non iscritti nell’elenco delle acque pubbliche

Occorre ora chiarire che i corsi d’acqua si distinguono in corsi di primaria importanza, come ad esempio i fiumi e i torrenti e corsi d’acqua di importanza residuale, come ad esempio fiumicelli, sorgenti o ruscelli.

Nel primo caso, ossia corsi d’acqua rilevanti come fiumi e torrenti sono già tutelati da vincolo paesaggistico, anche se non inseriti nei registri delle acque pubbliche (art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004). L’iscrizione in elenco ha solo funzione descrittiva, perché fiumi e torrenti per il fatto di essere tali sono già coperti da tutela paesaggistica, indipendentemente dall’inserimento o meno nel registro.

Nel secondo caso, ossia le altre acque fluenti di minore importanza, il vincolo paesaggistico entra in gioco solo se vengono iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Cons. Stato, VI, n. 657/2002).

Demolizione e ricostruzione

Se un edificio si trova in una zona tutelata da vincolo paesaggistico, si può smantellare e ricostruire solo se si rispetta la sagoma antecedente (Corte di Cassazione, sentenza n. 32899/2017).

La giurisprudenza però ha anche un altro caso, quello risolto dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 764/2015. La questione riguardava due trulli in zona paesaggistica. La proprietaria del terreno chiedeva l’autorizzazione alla demolizione e ricostruzione degli stessi, tra l’altro i nuovi trulli sarebbero stati rivestiti con il materiale di quelli vecchi appena demoliti. Il Comune non ha autorizzato i lavori.

La proprietaria, ricorre al TAR ma ottiene un rigetto. Anche l’Appello dinanzi al Consiglio di Stato sortisce lo stesso effetto: niente autorizzazione e anche il riuso del materiale lapideo atto a rivestire i nuovi trulli non ha alcun valore, perché non preserva il valore estetico e storico della costruzione.

Questa sentenza si pone in contrasto con quella della Cassazione (primo paragrafo) che invece consente demolizione e ricostruzione purché si rispetti la sagoma. C’è però da dire che in questo caso si trattava di trulli, quindi non semplici costruzioni su terreno paesaggistico, ma edifici che di per sé hanno valore estetico e storico.