I voucher (chiamati anche buoni lavoro) utilizzati per pagare i lavoratori occasionali di tipo accessorio, vanno dichiarati nel 730 o Modello Unico? Su un voucher INPS del valore nominale di 10 euro, il lavoratore ottiene solo 7,5 euro di compenso netto, perchè quei 2,5 in meno sono destinati all’INPS e all’INAIL, per offrire una minima tutela previdenziale e assicurativa al collaboratore.

Sui voucher non viene applicata nessuna tassazione IRPEF e nemmeno la ritenuta d’acconto, poichè, per legge, i voucher sono esenti da imposizione fiscale e quindi, non vanno assolutamente dichiarati nel 730 o nel modello Unico (non va inserito in dichiarazione dei redditi nè il compenso netto nè il lordo).

Voucher Inps

I voucher non concorrono neanche nel limite di 2.840,51/4.000 euro per i familiari a carico (2.840,51 euro per i familiari oltre 24 anni; 4.000 euro per i familiari fino a 24 anni). Ne consegue quindi che, se per esempio un figlio ha più di 24 anni e guadagnato 3.000 euro tramite i voucher e non ha altri redditi, rimane comunque a carico dei genitori, anche se l’ammontare dei voucher guadagnati con il proprio lavoro occasionale è superiore a 2.840,51 euro.

Ricordiamo però che, con la riforma Fornero del 2012 é stata introdotta la possibilità di utilizzare i buoni voucher in tutte le attività imprenditoriali, ma sono stati introdotti anche due limiti che occorre rispettare, altrimenti non si tratta più di lavoro occasionale di tipo accessorio:

  • Limite di 5.060 euro netti all’anno. Il lavoratore non può superare i 5.060 euro di guadagno attraverso i voucher, il limite riguarda la totalità dei committenti e non ciascun committente.
  • Limite di 2.020 euro l’anno. Se le prestazioni sono rese a professionisti (avvocati, commercialisti, dentisti, psicologi, giornalisti, etc.) e imprenditori commerciali, il limite di 5.050 euro si abbassa a 2.020 euro, per singolo committente, fermo restando il limite di 5.060 per la totalità dei committenti.

Esenzione Irpef per i voucher di conciliazione o di servizio

Anche i buoni voucher di conciliazione o di servizio (i buoni spendibili per l’acquisto di servizi alla persona) sono esenti da IRPEF e quindi non vanno dichiarati nel modello 730 o Unico. Questi buoni sono destinati alle donne che stanno seguendo percorsi formativi presso i Centri per l’Impiego, che hanno la responsabilità verso familiari (per esempio dei figli) e il riconoscimento dei voucher è subordinato al raggiungimento di obiettivi formativi.